Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/1994
Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/1994
- Data di deposito
- 22 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 450 del 20 luglio 1977
- art. 30-bis, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 30-bis, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20937
La questione di legittimita' costituzionale della disposizione indubbiata non puo' essere proposta sulla base di una interpretazione diversa da quella che il giudice 'a quo' ha fatto propria ed ha gia' applicato. Percio', la questione concernente l'inapplicabilita' degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (sul procedimento di sorveglianza) al reclamo proposto dal condannato in tema di permesso premio, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente tribunale di sorveglianza - discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale - ha applicato i suddetti articoli nell'esame del reclamo sottopostogli; ne' e' rilevante, anteriormente alla decisione del reclamo, il dubbio di incostituzionalita' concernente la non esperibilita' del ricorso per cassazione avverso tale decisione. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 Cost., e relativa all'art. 30-bis, commi terzo e quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dall'art. 2, l. 20 luglio 1977 n. 450). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze