Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1994

Corte cost., ord. 26 maggio 1994, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/1994
Data di deposito
26 maggio 1994
Data di decisione
12 maggio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:204

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20877

Manifesta infondatezza della questione, gia' riconosciuta, in relazione ai medesimi - e ad altri - parametri, non fondata, dovendosi ribadire, in particolare - al di la' dell'esattezza o meno dell'identificazione delle norme da cui il problema dedotto ha origine - che - contro quanto ha sostenuto al riguardo il giudice rimettente - la sede del "recupero" del vantaggio sostanziale indebitamente precluso all'imputato, nell'ipotesi 'de qua', da una contestazione impropria da parte dell'accusa, va individuata nel giudizio dibattimentale. - V. S. n. 305/1993, ma anche, sul sottolineato "recupero" in sede dibattimentale, O. n. 163/1992, nonche', in riferimento all'ipotesi di una "eventuale erronea valutazione dei fatti" da parte del pubblico ministero, S.n. 88/1994. red.: S.P.

Massima n. 20878

Manifesta infondatezza della questione in quanto, a parte che la diversificazione tra le ipotesi sostanziali poste a confronto - un reato aggravato e, rispettivamente, un reato non aggravato - esclude comunque la dedotta lesione del parametro dell'eguaglianza, deve essere riaffermata l'assoluta eccezionalita' di un potere di riconoscimento ed applicazione di circostanze attenuanti al di fuori del giudizio sul merito della regiudicanda, e altresi' la coerenza di una siffatta esclusione avuto riguardo alla configurazione dell'udienza preliminare nel disegno del nuovo processo penale. - Riguardo ai limiti della competenza ad applicare le circostanze attenuanti cfr. S. n. 431/1990; sulla configurazione dell'udienza preliminare nel vigente processo penale, v. S. nn. 41/1993, 381/1992 e 64/1991. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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