Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/1994
Corte cost., ord. 26 maggio 1994, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/1994
- Data di deposito
- 26 maggio 1994
- Data di decisione
- 12 maggio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:204
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20877
Manifesta infondatezza della questione, gia' riconosciuta, in relazione ai medesimi - e ad altri - parametri, non fondata, dovendosi ribadire, in particolare - al di la' dell'esattezza o meno dell'identificazione delle norme da cui il problema dedotto ha origine - che - contro quanto ha sostenuto al riguardo il giudice rimettente - la sede del "recupero" del vantaggio sostanziale indebitamente precluso all'imputato, nell'ipotesi 'de qua', da una contestazione impropria da parte dell'accusa, va individuata nel giudizio dibattimentale. - V. S. n. 305/1993, ma anche, sul sottolineato "recupero" in sede dibattimentale, O. n. 163/1992, nonche', in riferimento all'ipotesi di una "eventuale erronea valutazione dei fatti" da parte del pubblico ministero, S.n. 88/1994. red.: S.P.
Massima n. 20878
Manifesta infondatezza della questione in quanto, a parte che la diversificazione tra le ipotesi sostanziali poste a confronto - un reato aggravato e, rispettivamente, un reato non aggravato - esclude comunque la dedotta lesione del parametro dell'eguaglianza, deve essere riaffermata l'assoluta eccezionalita' di un potere di riconoscimento ed applicazione di circostanze attenuanti al di fuori del giudizio sul merito della regiudicanda, e altresi' la coerenza di una siffatta esclusione avuto riguardo alla configurazione dell'udienza preliminare nel disegno del nuovo processo penale. - Riguardo ai limiti della competenza ad applicare le circostanze attenuanti cfr. S. n. 431/1990; sulla configurazione dell'udienza preliminare nel vigente processo penale, v. S. nn. 41/1993, 381/1992 e 64/1991. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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