Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1994

Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
139/1994
Data di deposito
13 aprile 1994
Data di decisione
25 marzo 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20694

Manifesta inammissibilita' in quanto, dato che il problema della concessione di una sospensione del dibattimento puo' ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia ritenuto di disporre l'assunzione del nuovo mezzo di prova, avendo il giudice rimettente, nella specie, revocato, prima di promuovere l'incidente, il gia' adottato provvedimento di ammissione della prova, la questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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