Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/1994
Corte cost., ord. 13 aprile 1994, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/1994
- Data di deposito
- 13 aprile 1994
- Data di decisione
- 25 marzo 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:139
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20694
Manifesta inammissibilita' in quanto, dato che il problema della concessione di una sospensione del dibattimento puo' ovviamente sorgere soltanto dopo che il giudice abbia ritenuto di disporre l'assunzione del nuovo mezzo di prova, avendo il giudice rimettente, nella specie, revocato, prima di promuovere l'incidente, il gia' adottato provvedimento di ammissione della prova, la questione risulta sollevata in via meramente astratta ed ipotetica. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Gardone Val Trompia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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