Corte costituzionale
Sentenza n. 8/1993
Corte cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
- art. 7, legge n. 405 del 29 dicembre 1990
- art. 31, Tar.All.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 19044
E' irrilevante nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per violazione degli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., delle disposizioni del d.P.R. n. 642 del 1972 (artt. 1, 2 e 3 e 31 della tariffa, All. A) e della l. n. 405 del 1990 (art. 7), che assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di L. 10.000 al foglio, anziche' in misura proporzionata al valore della causa o alla capacita' contributiva delle parti o comunque inferiore. Tranne che nelle ipotesi speciali della cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario, che non hanno la qualita' di titolo esecutivo se non regolarmente bollati, il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non e' infatti ostativo (art. 19, d.P.R. n. 642 del 1972, come sostituito dall'art. 16, d.P.R. n. 955 del 1982) alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte, ne' impedisce al giudice di tenerne conto. Ne' vale addurre che il timore della successiva regolarizzazione da parte dell'ufficio del registro potrebbe indurre le parti a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con ampiezza inferiore e inadeguata rispetto alle esigenze difensive, in quanto, perche' la rilevanza sussista, non e' sufficiente allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio dei diritti delle parti (o di una di esse), ma occorre che questa sospetta lesione sussista nel giudizio 'a quo' come concreta possibilita' e non solo come astratta ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), dell'art. 31, della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'art. 7, l. 29 dicembre 1990, n. 405, in parte 'qua'.) - v., anche se ininfluente sulla pregiudizialita' della presente questione, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che ha innovato la disciplina relativa alla misura dell'imposta di bollo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), dell'art. 31 della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'art. 7 legge 29 dicembre 1990 n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 1991), in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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