Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1993
Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, dir. 96, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 30-bis, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 14-ter, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 236, comma 2, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 14-ter, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 14-ter, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 30-bis, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 2, dir. 96, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 19248
La legge di delegazione per il processo penale impone (art. 2, dir. 96), nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene, "garanzie di giurisdizionalita'", consistenti nella "necessita' del contraddittorio" e nell'"impugnabilita' dei provvedimenti". Finalita' del legislatore delegante e' quindi il rispetto integrale delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e della tutela della liberta' personale anche nella fase esecutiva della pena, senza distinzione tra le varie misure, in coerenza con il fine rieducativo che questa sottende, dovendo essere non piu' solo giusta ma anche utile.
Massima n. 19249
Data l'ampia accezione che l'art. 2 n. 96 della legge di delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987 conferisce all'ambito della "fase di esecuzione", indistintamente richiamandovi "i provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza", non puo' ritenersi escluso da tale ambito la decisione del magistrato di sorveglianza con la quale in caso di immeritevolezza del condannato si dispone il recupero a detenzione del periodo trascorso in permesso-premio. Ne' in contrario vale la considerazione che - come gia' ritenuto dalla Corte - la decisione di non sottrarre il periodo di permesso-premio dal computo della pena non ha carattere di ulteriore afflittivita'. Di conseguenza anche per il reclamo contro tale provvedimento nella regola processuale da applicare vanno osservate le "garanzie di giurisdizionalita" ('vocatio in ius', appagamento integrale dell'esigenza di contraddittorio, impugnabilita' del provvedimento) richieste dalla norma della legge di delega. - S. n. 188/1990.
Massima n. 19250
Nel disporre che per il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza che imputa a detenzione, in caso di immeritevolezza, il periodo trascorso in permesso-premio, si continui a seguire (attraverso il richiamo dell'art. 53 bis all'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975) il sintetico procedimento camerale previsto in quest'ultimo, escludendo di conseguenza, l'applicabilita' del nuovo modello procedimentale che l'art. 666 cod.proc.pen. ha tracciato per il processo di esecuzione e che l'art. 678 stesso codice ha esteso al tribunale di sorveglianza, l'art. 236 del d.lgs. n. 271 del 1989 viola le norme della legge di delega (art. 2, dir. 96) che anche nella materia 'de qua' esige l'osservanza di "garanzie di giurisdizionalita'". La impossibilita', per il tribunale, data la ristrettezza dello 'spatium deliberandi' di dieci giorni, di osservare il termine di cui al terzo comma del citato art. 666, e la preclusione, per l'interessato, della facolta' di partecipare al giudizio, non validamente sostituita da quella riconosciutagli, di presentare memorie, che le norme in questione comportano, ed inoltre la non ricorribilita' per cassazione della decisione sul reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimita') privano infatti il procedimento delle suddette garanzie. Pertanto gli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14 ter, primo, secondo e terzo comma, e 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vanno dichiarati illegittimi - assorbiti gli altri profili dedotti - per eccesso di delega, nella parte in cui non consentono l'applicazione, nel suddetto procedimento, degli artt. 666 e 678, cod.proc.pen.. - Su analoga questione, rapportata pero' al regime previgente all'attuale codice di procedura penale, v. ancora S. n. 188/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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