Corte costituzionale
Sentenza n. 512/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 512/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:512
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
- art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 80 del 27 gennaio 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20304
Nell'ambito della disciplina adottata, in attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, anche per la pretesa di indennizzo riconosciuta dal comma 7 dell'art. 2, per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della suddetta direttiva, ai lavoratori dipendenti da imprese divenute insolventi dopo la scadenza del termine (23 ottobre 1983) per l'attuazione della suddetta direttiva, e assoggettate a una procedura concorsuale o di amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi voluto dalla legge l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Di conseguenza, anche in tali ipotesi, l'azione dei lavoratori va proposta nei confronti dell'I.N.P.S.. Tale interpretazione, cui non vale opporre che l'intervento del Fondo di garanzia e' espressamente previsto, dal comma 6 dello stesso art. 2, solo per il diritto - che peraltro, a differenza di quello contemplato dal comma 7, non ha natura risarcitoria ma di credito di lavoro - riconosciuto ai lavoratori nei casi in cui le procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria sono intervenute successivamente alla entrata in vigore del decreto n. 80, trova sicuro fondamento - a parte la indicazione, non decisiva ma pur sempre orientativa, che puo' trarsi dalla collocazione del suddetto comma 7, nel corpo dell'art. 2, sotto il titolo "intervento del Fondo di garanzia" - non solo nell'art. 48, lett. g), della legge delega (legge comunitaria per il 1990) 29 dicembre 1990, n. 428, secondo il quale l'attuazione della direttiva comunitaria "non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato", ma anche nell'art. 4 dello stesso decreto legislativo, che pone a carico del Fondo di garanzia gli oneri derivanti dall'applicazione dell'intero art. 2, e quindi anche dall'applicazione del comma 7 del medesimo. - Nello stesso senso, sul punto, S. n. 285/1993.
Massima n. 20305
Riguardo all'azione di risarcimento, accordata dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva CEE n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti da imprese assoggettate a procedura concorsuale o ad amministrazione straordinaria prima dell'entrata in vigore del decreto, non puo' condividersi l'interpretazione accolta dal giudice 'a quo', secondo cui, di fronte a tale azione, escluso l'intervento del Fondo di garanzia, legittimato passivo sarebbe non l'I.N.P.S., ma, genericamente, lo stesso Stato. Cadono di conseguenza, in quanto tutte basate su tale interpretazione, le censure formulate, nei confronti dell'art. 2, commi 6 e 7, e 4, del citato decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 Cost. - per la disparita' di trattamento dei suddetti lavoratori rispetto a quelli dipendenti da imprese assoggettate alle suddette procedure dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali l'intervento del Fondo di garanzia e la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. sono pacifici - agli artt. 24 e 25 Cost. - per l'ostacolo alla tutela giudiziale dei diritti in questione derivante dalla mancata individuazione del soggetto passivo dell'indennita' e per le difficolta' che cio' comporta anche in ordine alla determinazione del giudice competente - e all'art. 81 Cost., per la mancata previsione della copertura del relativo onere finanziario, sicuramente non ricadente sul Fondo di garanzia. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, e 81 Cost., dell'art. 2, commi 6 e 7, e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80). - V. massima precedente.
Massima n. 20306
La irrilevanza di una questione di legittimita' costituzionale nei processi di provenienza di un giudizio promosso in via incidentale per la decisione di altre gia' formulate eccezioni, non consente alla Corte di sollevarla, in tale giudizio, innanzi a se', come giudice 'a quo'. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso, in motivazione, la richiesta, rivoltale 'ex parte', di sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992 - non compresa fra quelle di cui era gia' stata investita - concernente il termine di decadenza, di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, per la promozione dell'azione di risarcimento ivi prevista. Tale questione, infatti, nei giudizi in cui era stato promosso l'incidente di costituzionalita', sarebbe stata irrilevante in quanto le domande dei ricorrenti risultano proposte regolamente entro l'anno stabilito). - V. massima precedente. Cfr. S. n. 285/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, iscritte in R.O. nn. 343 e 568/1993;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 6 e 7, e 4 del citato decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 81 della Costituzione, dal medesimo Pretore con l'ordinanza in epigrafe, iscritta in R.O. n. 569/1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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