Corte costituzionale
Sentenza n. 499/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 499
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 499/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:499
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 485 del 19 dicembre 1992
- legge n. 32 del 17 febbraio 1993
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 485 del 19 dicembre 1992
- art. 1, comma 4, ter, decreto-legge n. 485 del 19 dicembre 1992
Parametri
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 3, Costituzione
- art. 10, statuto regione Sardegna
- art. 81, Costituzione
- art. 9, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. g), statuto regione Sardegna
- art. 56, statuto regione Sardegna
- art. 11, statuto regione Sardegna
- art. 4, lett. g), statuto regione Sardegna
- art. 12, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 13, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 20123
L'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. n. 485 del 1992, prevedendo lo stanziamento di un contributo straordinario aggiuntivo a favore delle regioni a statuto ordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, non incide sui flussi ordinari di finanziamento statale verso le regioni nel medesimo settore; percio' - contrariamente all'interpretazione da cui muove la regione ricorrente - non puo' ritenersi che tale norma renda stabile l'esclusione (provvisoriamente disposta dall'art. 18, comma primo, d.l. n. 415 del 1989) delle regioni (e province) ad autonomia differenziata dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993).
Massima n. 20124
L'esclusione delle regioni (e province) ad autonomia speciale dalla partecipazione al contributo straordinario aggiuntivo erogato dallo Stato per la parziale copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991, non lede di per se' l'autonomia finanziaria e l'integrita' delle competenze delle suddette regioni, in quanto la maggior ampiezza delle attribuzioni ad esse affidate non implica la loro necessaria compartecipazione a tutti i fondi settoriali previsti per le regioni a statuto ordinario; ne' e' violato il criterio di ragionevolezza sotto il profilo della tendenziale corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari assegnati, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore statale, adeguatamente giustificata - pur a fronte di una situazione di 'deficit' settoriale comune a tutte le regioni - dall'intento di compensare il piu' favorevole sistema di finanziamento di cui godono le regioni (e province) ad autonomia differenziata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Sardegna nei confronti dall'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche, nella L. n. 32 del 1993). - v. S. nn. 357/1993, 369/1992, 356/1992, 381/1990, 245/1984, 307/1983; v. anche la successiva massima C.
Massima n. 20125
Posto che il contributo straordinario di 380 miliardi disposto dallo Stato a favore delle regioni a statuto ordinario per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991, ha natura di intervento autonomo e aggiuntivo rispetto agli ordinari strumenti di finanziamento alle regioni, ad esso non possono essere riferiti i criteri di ripartizione applicati a questi ultimi, tanto piu' se attinenti ad anni trascorsi. Percio', l'esclusione delle regioni ad autonomia speciale dalla partecipazione al suddetto contributo straordinario non e' censurabile neppure limitatamente al triennio 1987-1989, nel corso del quale dette regioni partecipavano ancora alla ripartizione del fondo nazionale di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via subordinata, dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, comma primo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993). - v. anche la precedente massima B.
Massima n. 20126
Il fondo di riequilibrio istituito dall'art. 1, comma quarto-ter, del d.l. n. 485 del 1992, a favore delle regioni che abbiano subito, rispetto all'anno 1992, una consistente riduzione della loro assegnazione, adempie non irragionevolmente a una funzione accessoria rispetto al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981, nonche' al fondo comune disciplinato dall'art. 8, L. n. 281 del 1970 (nel quale ultimo e' confluito il primo ai sensi della L. n. 500 del 1992); percio', la censurata esclusione delle regioni (e province) ad autonomia speciale dal riparto del suddetto fondo di riequilibrio non e' imputabile alla norma di esso istitutiva, bensi' all'art. 18, comma primo, d.l. n. 415 del 1989 - che escludeva tali regioni dal riparto del fondo settoriale 'ex' art. 9 cit. - nonche' all'art. 3, L. n. 500 del 1992. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, comma quarto-ter, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993). - v. anche S. n. 381/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e quarto- ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485 (Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale) convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, nella parte in cui esclude la Regione Sardegna dalla partecipazione alla ripartizione dei finanziamenti ivi previsti, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3, lettera g), 4, lettera g), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), nonché agli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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