Corte costituzionale
Sentenza n. 480/1993
Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 480
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 480/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:480
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988
- decreto del Ministro delle finanze del 16 ottobre 1989
- art. 1, n. 7, legge n. 657 del 4 ottobre 1986
- art. 23, legge della Regione siciliana n. 35 del 5 settembre 1990
- art. 3, n. 3, legge della Regione siciliana n. 19 del 29 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 20294
Riguardo alle impugnative degli artt. 1, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, il promosso giudizio di legittimita' costituzionale sulla misura dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte operanti in Sicilia, non puo' aver corso. La contestata previsione, secondo cui i compensi suddetti sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, non e' infatti contenuta ne' nell'una ne' nell'altra delle su indicate disposizioni di leggi statali e pertanto, per cio' che attiene ad esse, si riscontra una 'aberratio ictus', mentre la disposizione della legge regionale e i decreti ministeriali - che la norma in questione invece contengono - si sottraggono a loro volta al richiesto sindacato, la prima perche' inapplicabile, 'ratione temporis', nel processo di provenienza, ed i secondi perche' non sottoponibili, in quanto atti privi di forza di legge, al giudizio della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 7, legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23, legge Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 76 e 97 e 3, 53 e 97 Cost.).
Massima n. 20295
Il precetto costituzionale sancito dall'art. 53, primo comma, Cost. attiene al momento sostanziale dell'imposizione, quanto all'individuazione del presupposto economico del tributo, che deve rispecchiare la capacita' contributiva dell'obbligato. Pertanto con detto precetto non puo' collidere la norma - che ha riguardo solo al diverso e successivo aspetto della riscossione del tributo - dell'art. 3, n. 3, della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).
Massima n. 20296
Non e' irragionevole o discriminatoria la disposizione dell'art. 3, n. 3, della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo. Nelle valutazioni del legislatore, l'eventualita' che il contribuente sia chiamato a corrispondere un compenso di importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto a ruolo e' infatti bilanciata dal vantaggio (economicamente piu' rilevante e probabilmente anche statisticamente piu' frequente) del contenimento del compenso entro il limite massimo di lire trecentomila per singola voce, corrispondentemente stabilito. Cio' secondo il non irragionevole obiettivo - perseguito dalla norma in linea con i principi enunciati nella legge di delega n. 657 del 1986 - della determinazione del compenso in discussione anche secondo criteri "di congruita' ai costi medi del servizio, al fine di assicurare l'equilibrio economico". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, legge Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).
Massima n. 20297
Nel complesso delle censure mosse dal giudice rimettente alla disposizione dell'art. 3, n. 3, della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, la enunciazione solo apodittica e non autonomamente argomentata della violazione del principio della imparzialita' della pubblica amministrazione, non consente alla Corte di vagliare sotto questo profilo, la fondatezza della sollevata questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 3, n. 3, della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 n. 7 della legge 4 ottobre 1986 n. 657 (delega al governo per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi), 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 (istituzione del servizio di riscossione dei tributi) "e relativi decreti ministeriali di attuazione", sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione con l'ordinanza della Commissione Tributaria di I grado di Catania in epigrafe indicata;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della regione Sicilia 5 settembre 1990 n. 35 (istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate) sollevata dalla stessa Commissione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 n. 3 della regione Sicilia 29 dicembre 1989 n. 19 (esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1990) in riferimento all'art. 97 della Costituzione, di cui alla medesima ordinanza;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 n. 3 L. reg. 1989 n. 19, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, ivi pure sollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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