Corte costituzionale
Sentenza n. 457/1993
Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 457/1993
- Data di deposito
- 23 dicembre 1993
- Data di decisione
- 15 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 7, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 4, comma 7, legge n. 412 del 31 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20286
Il legislatore, nel sancire il principio generale dell'unita' del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991), ha inteso conferire allo stesso la piu' ampia accezione, estendendolo fino a ricomprendervi anche i casi in cui il detto rapporto potesse, a suo giudizio, ugualmente configurarsi, sia pure in maniera indiretta. Da cio' consegue la prevista incompatibilita' non solo con altri rapporti di lavoro dipendente (pubblico o privato), ma con ogni altro rapporto con il Servizio sanitario, anche di natura convenzionale e, relativamente al personale medico dipendente, la esclusione, in linea assoluta, di esercizio di attivita' libero-professionale con riferimento a strutture private convenzionate con il Servizio sanitario stesso.
Massima n. 20287
La norma che, per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, pur confermando in linea di principio la facolta' dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale subordinatamente ad una serie di condizioni di tempo e di luogo, esclude in modo assoluto la stessa, ove riferita a strutture private convenzionate con il Servizio medesimo (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991) costituisce scelta legislativa di politica sanitaria non irragionevole, bensi' volta ad assicurare la maggior possibile efficienza dell'organizzazione sanitaria pubblica in attuazione del principio sancito dall'art. 32 Cost.. Il legislatore, infatti, in considerazione della funzione integrativa e sussidiaria del servizio pubblico svolta da tali strutture private (artt. 25, 33, 36, 43, l. n. 833 del 1978), ha inteso in via generale e astratta - con apprezzamento non sindacabile dalla Corte - che il contemporaneo esercizio, da parte del medico, di attivita' in strutture convenzionate incidesse negativamente sulla operativita' del servizio sanitario pubblico, con pericolo di incrinamento della predetta funzione ausiliaria. (Non fondatezza - in riferimento all'ord. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412). - Cfr. sent. n. 173/1987.
Massima n. 20288
Data la riconosciuta ragionevolezza della scelta legislativa in ordine alla prevista incompatibilita', per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale allo svolgimento di attivita' lavorativa presso strutture private convenzionate con il Servizio medesimo, deve escludersi che la normativa, di cui all'art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991, violi gli artt. 4 e 35 Cost., per la limitazione che ne verrebbe alla libera espressione della personalita' dell'individuo nell'attivita' lavorativa, in quanto la preclusione di cui trattasi e' posta a tutela di altri interessi di rilievo costituzionale. Del pari e' da escludersi, in relazione al principio di eguaglianza, la anche dedotta ingiustificata discriminazione dei sanitari, che svolgono prestazioni presso dette strutture, rispetto a colleghi che prestino attivita' a favore di soggetti privati non convenzionati - e che sono vincolati al solo limite generale della coincidenza temporale del lavoro svolto nell'ambito delle istituzioni pubbliche - data la evidente, accertata diversita' delle situazioni raffrontate. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412). - V. la precedente massima B. Cfr. sent. nn. 103/1977, 175/1982, 109/1983.
Massima n. 20289
La "novita'" della domanda proposta nel processo del lavoro (inammissibile ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.) costituisce materia di eccezione opponibile soltanto in tale processo. Non puo' quindi addursi come motivo di esclusione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che, ai fini della decisione su tale domanda, il giudice del lavoro abbia ritenuto di sollevare innanzi alla Corte. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 4, comma settimo, legge n. 412 del 1991, concernente l'obbligo del medico, in rapporto di dipendenza "a tempo definito" con il Servizio Sanitario Nazionale e contestualmente in rapporto convenzionale, di optare tra l'uno e l'altro). - V. la seguente massima F. Cfr. S. n. 97/1991.
Massima n. 20290
Secondo costante giurisprudenza della Corte, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in sede cautelare dopo la emissione del richiesto provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., e' inammissibile in quanto l'emanazione di tale provvedimento da un lato esaurisce ogni potesta' del giudice in quella sede e, dall'altro, comporta che ogni ulteriore potere decisionale competa al giudice della successiva fase di merito. Tuttavia quando - come nella fattispecie - il giudizio di merito era gia' pendente ed assegnato al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento di urgenza, non verificandosi le suddette condizioni, nulla osta a che l'incidente di costituzionalita' venga ammesso. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 4, comma settimo, della legge n. 412 del 1992, concernente l'obbligo del medico, in rapporto di dipendenza "a tempo definito" con il Servizio Sanitario Nazionale e contestualmente in rapporto convenzionale, di optare fra l'uno e l'altro). - V. la seguente massima F. Riguardo alla regola a cui il caso oggetto della presente decisione fa eccezione, cfr. S. nn. 186/1976, 579/1989, 444/1990 e 498/1990, nonche' O. n. 286/1983.
Massima n. 20291
La situazione del medico il quale, avendo con il Servizio sanitario nazionale un rapporto di dipendenza a tempo definito (art. 47, l. n. 833 del 1978) e contestualmente un rapporto convenzionale (art. 48, stessa l. n. 833 del 1978) opti, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991, per la conservazione del secondo, e' comunque frutto di una sua libera scelta, che tale resta, ovviamente, pur in presenza di elementi di diversita' tra le due alternative, naturalmente collegati alle caratteristiche sostanziali delle due tipologie nonche', in particolare, alla volonta' legislativa - conforme alle finalita' di attuare la massima efficienza del servizio sanitario pubblico di incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal "tempo definito" al "tempo pieno" anche in soprannumero (art. 4, settimo comma, l. n. 412 del 1991, cit.). Pertanto, la mancata previsione, per il medico che decida la conservazione del rapporto di natura convenzionale, di specifiche garanzie, sul mantenimento di un trattamento retributivo sostanzialmente corrispondente a quello percepito in costanza del doppio rapporto, con rinvio, per la definizione del rapporto stesso alla disciplina dei nuovi accordi convenzionali, ex art. 48 l. n. 833 del 1978, non comporta una coartazione della sua scelta o violazione degli artt. 4 e 35 Cost.; ne' in contrario rileva che alla scadenza del termine per la detta opzione (31 dicembre 1992), non fossero ancora intervenuti detti nuovi accordi, anche se cio' sarebbe stato auspicabile al fine di fornire agli interessati il quadro normativo dettagliato della materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.). - V. la precedente massima B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con le ordinanze in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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