Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1993

Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1993
Data di deposito
10 febbraio 1993
Data di decisione
28 gennaio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione Basilicata n. 28 del 22 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 19217

L'ordine logico delle questioni sottoposte alla valutazione del giudice di merito e' riservato all'apprezzamento di questi e non puo' essere sindacato in sede di giudizio di costituzionalita'. (Nella specie la Corte, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 19, della legge della Regione Basilicata n. 28 del 1986, che consente in via transitoria l'accesso ai ruoli regionali al personale in servizio presso i gruppi consiliari con contratto a termine, ha respinto una eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza avanzata in base all'assunto che il giudizio di merito avrebbe potuto essere definito indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata in quanto i ricorsi al rimettente tribunale amministrativo per la decisione dei quali la questione era stata sollevata sarebbero stati presentati fuori termine rispetto ai bandi di concorso).

Massima n. 19221

La definitiva eliminazione della possibilita' delle regioni di avvalersi, per i gruppi consiliari, dell'opera di personale scelto al di fuori dei ruoli della pubblica amministrazione ed il superamento di una situazione che trae origine da circostanze ed esigenze eccezionali connaturate al primo impianto dei gruppi, giustificano, secondo valutazioni gia' espresse dalla Corte, norme transitorie per l'inquadramento nei ruoli regionali di personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari e da questi discrezionalmente scelto. Le stesse considerazioni non si possono tuttavia estendere sino a considerare egualmente giustificata la partecipazione di chi non e' stato ancora inquadrato nei ruoli regionali anche alle selezioni previste per la progressione in carriera di chi e' gia' dipendente della regione, dopo essere stato collocato in ruolo con le garanzie previste per il pubblico impiego. - V. sent. n. 187/1990.

Massima n. 19222

In mancanza di esplicite disposizioni in contrario, l'art. 19 della legge regionale della Basilicata, che in via eccezionale e transitoria prevede l'accesso ai ruoli regionali del personale in servizio, con rapporto di diritto privato, presso i gruppi consiliari, mediante la partecipazione ai corsi-concorsi riservati al personale che gia' vanta un rapporto di impiego nei ruoli della Regione, va interpretato, in coerenza con i principi costituzionali (v. massima B), nel senso che, in base ad esso, al personale dei gruppi consiliari deve ritenersi consentita, attraverso la ammissione ai suddetti corsi-concorsi, la sola immissione nei ruoli regionali, ma non la progressione in carriera nei ruoli stessi, e neppure, quindi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - il conseguimento di un livello retributivo funzionale superiore a quello a cui gli si da' modo di accedere. Cosi' letta, la norma non si presta alle censure prospettate sotto i profili della disparita' di trattamento e irragionevolezza nonche' della lesione del principio del concorso quale strumento destinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli in condizioni di eguaglianza, ed anzi si muove nel contesto di quanto gia' affermato in precedenza dalla Corte in riferimento ad analoghe norme di leggi di altre Regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 - in relazione alla legge-quadro sul pubblico impiego n,. 93 del 1983 - Cost., dell'art. 19 della legge della Regione Basilicata 22 dicembre 1986, n. 28). - V. sent. n. 187/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale della Basilicata 22 dicembre 1986 n. 28 (Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari, procedure di controllo della gestione finanziaria, abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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