Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1993

Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 428

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
428/1993
Data di deposito
3 dicembre 1993
Data di decisione
18 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:428

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 14, regio decreto n. 703 del 27 giugno 1933
  • art. 72, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1938
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • art. 72, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933

Parametri

Massime

Massima n. 20088

Il principio di imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., pur applicabile anche all'aspetto organizzativo degli uffici preposti all'attivita' giurisdizionale, non concerne l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non e' compresa nel concetto di "organizzazione giudiziaria" in senso stretto. - Nello stesso senso, sent. nn. 140/1992 e 376/1993.

Massima n. 20089

Fuori delle materie di contabilita' e di responsabilita' amministrativa la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie specificate dalla legge (art. 103 Cost.). La mancata inclusione fra queste, da parte del legislatore, dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957 - compreso nella giurisdizione esclusiva dei T.A.R. e del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego - non puo' essere tuttavia censurata di irrazionalita' in relazione al buon andamento dell'amministrazione sul riflesso degli elementi (presupposto di fatto delle 'noxa patogena' causata dal servizio, e procedure per l'istruttoria e la decisione sulla domanda in sede amministrativa) che l'equo indennizzo ha in comune con la pensione privilegiata (di competenza della Corte dei conti) di cui all'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, giacche' tali connessioni non incidono sulla natura dei due istituti, che rimane diversa. La censura di irrazionalita' non riceve inoltre maggior forza dal coordinamento con l'art. 97 Cost., inapplicabile al caso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 68 del r.d. 10 gennaio 1957, n. 3). - Sull'art. 97 Cost., v. massima precedente.

Massima n. 20090

Poiche' la differenza di regime processuale degli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (attribuiti l'uno alla giurisdizione del giudice amministrativo e l'altro alla giurisdizione della Corte dei conti) non puo' dirsi irrazionale, in quanto fondata sulla diversa natura dei suddetti istituti, non e' nemmeno possibile ravvisare contrasto tra tale diverso regime processuale e gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di per se' non precludono al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarita' del rapporto da regolare. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost. con riferimento alla gratuita' del giudizio avanti alla Corte dei conti in materia di pensioni privilegiate, poiche' il precetto costituzionale di soccorso dei non abbienti e' adempiuto, nel procedimento avanti al giudice amministrativo, dall'istituto del gratuito patrocinio. Per la stessa ragione e' anche da escludere che il regime processuale delle controversie concernenti la pensione privilegiata possa fungere da 'tertium comparationis' per censurare la diversa disciplina delle controversie in materia di equo indennizzo come causa di situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost. degli artt. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 14 r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. - Sulla possibilita' di differenziazioni nella disciplina del diritto di difesa, v. sent. n. 249/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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