Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 425, codice di procedura penale
- art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dir. 52, sesto per., legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 71, Costituzione
- art. 2, dir. 52, VI periodo, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 19178
Mentre nel codice di procedura penale del 1930, la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, conteneva un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa, e nella fase istruttoria la difesa era garantita mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, e quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati, con la vigenza del nuovo codice, invece, alla scomparsa del giudice istruttore e della corrispondente fase processuale si e' contrapposta una articolata sequenza di "segmenti" processuali (le indagini e l'udienza preliminare), fra loro profondamente diversi per tipologia di atti e soggetti che li governano e in se' privi di quella funzione probatoria che contraddistingueva il vecchio giudice istruttore, essendo finalizzati esclusivamente a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326), e al giudice di apprezzare il fondamento dell'accusa non in termini di positiva verifica di colpevolezza dell'imputato, ma nella ben diversa prospettiva di scongiurare la celebrazione di un dibattimento superfluo. Non ricorrono quindi piu' le condizioni in cui la Corte, sotto il vigore del vecchio codice, ritenne non illegittima, sussistendo la piena garanzia del diritto di difesa , la possibilita' di pronunciare una sentenza istruttoria di proscioglimento per infermita' psichica dell'imputato, con applicazione anche delle misure di sicurezza. - v. in materia di sentenza di proscioglimento per non imputabilita', sotto il vigore del codice del 1930, le sentt. nn. 233/1984; 139/1982 e in relazione alla struttura della fase istruttoria la sent. n. 127/1979.
Massima n. 19179
Per una precisa scelta del legislatore delegante, l'art. 425, cod.proc.pen. chiama il giudice della udienza preliminare a valutare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di "non evidenza" che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato; conseguentemente tale sistema (v. massima A) finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', applicando, se del caso, anche misure di sicurezza, ogni qual volta sia palese lo stato di non imputabilita' e sussista il presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito; in tal modo pero', l'imputato non imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente possibilita' di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della "res iudicanda", con correlativa irragionevole compressione del diritto di difesa, che non puo' certo ritenersi bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale. Ne' a sanare tale contrasto puo' invocarsi la possibilita', che l'art. 419, quinto comma, del codice di rito riconosce all'imputato, di "rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato", giacche' sarebbe davvero singolare che, per usufruire del fondamentale diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, gli si imponesse di rinunciare ad una fase del procedimento destinata proprio a consentire l'esercizio di quel diritto. - v. la sent. n. 431/1990 in relazione alla formazione delle prove a dibattimento e non nell'udienza preliminare.
Massima n. 19180
Il sistema delineato dall'art. 425, cod.proc.pen., per il quale il giudice, all'udienza preliminare, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato non e' imputabile, genera una ingiustificata disparita' di trattamento, a seconda del modulo processuale adottato, tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilita'. Mentre infatti nei confronti del non imputabile a carico del quale si celebra l'udienza preliminare si determina una preclusione all'esercizio dei propri diritti in dibattimento, una analoga preclusione non si realizza, invece, in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare, il cui svolgimento, per di piu', e' condizionato dall'esistenza di una richiesta che si raccorda alle scelte sul rito che l'ordinamento riserva al pubblico ministero. - v., sulla mera casualita' del fatto che la non imputabilita' dell'imputato emerga nella fase istruttoria o nella dibattimentale, la sent. n. 233/1984.
Massima n. 19182
L'obligo - previsto dall'art. 425 cod.proc.pen. - del giudice dell'udienza preliminare di pronunciare senz'altro sentenza di non luogo a procedere quando, non essendo gia' manifesta la infondatezza dell'addebito, risulti invece evidente che l'imputato e' persona non imputabile, da' luogo, privando l'imputato del diritto di provare, attraverso i necessari accertamenti, la sua innocenza, ad una irragionevole compressione del diritto di difesa, oltre che ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai procedimenti (giudizio direttissimo e giudizio innanzi al pretore) in cui la mancanza dell'udienza preliminare, una analoga preclusione non si realizza, anche ponendosi in contrasto con l'art. 2, direttiva n. 52, sesto periodo, della legge di delega n. 81 del 1987, nella quale, a parte che in essa manca qualsiasi disposizione in cui l'obbligo in questione possa trovare conferma, e' implicito il principio per cui la delibazione del difetto di imputabilita' deve ritenersi riservata al giudice del dibattimento. L'art. 425, cod. proc. pen. deve quindi essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua' per violazione degli artt. 24, 3 e 76 della Costituzione. - v. massime precedenti.
Massima n. 19183
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato e' persona non imputabile non e' produttiva di effetti quanto all'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui opera un richiamo ai "casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale", sia perche' tale norma e' strutturalmente autonoma sia per le specifiche e particolari connotazioni che caratterizzano il processo penale minorile (v. ultima parte massima D).
Massima n. 19181
La previsione dell'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di non luogo a procedere ogni qual volta risulti evidente che l'imputato sia persona non imputabile non e' conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega (art. 2 dir. 52, sesto periodo). Al di la' infatti del dato formale della mancata previsione del difetto di imputabilita' tra le cause che legittimano tale provvedimento, poiche' nell'udienza preliminare il merito e' accertato soltanto entro i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell'accusa, si deve ritenere che il legislatore delegante abbia voluto riservare proprio al giudice del dibattimento la delibazione del difetto di imputabilita', postulando la stessa il necessario accertamento di responsabilita' in ordine al fatto-reato che puo' compiutamente svolgersi solo in tale sede. Se ne ha conferma, del resto nella statuizione dell'art. 3, della stessa legge n. 81 del 1987, la' dove, nel conferire delega al Governo a disciplinare il processo penale a carico di imputati minorenni, espressamente stabilisce, nella lettera l), la "previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilita', ai sensi dell'art. 98 del codice penale", cosi' ponendo in evidenza come alla eccezionalita' di tale previsione, dettata dall'esigenza di salvaguardare le peculiarita' insite nella condizione minorile, faccia riscontro, nel procedimento a carico di imputati maggiorenni, l'opposta disciplina.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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