Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, legge n. 412 del 9 marzo 1989
- art. 13, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 52, comma 1, legge n. 88 del 9 marzo 1989
- art. 13, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
- art. 52, comma 2, legge n. 88 del 9 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 19158
E' di interpretazione autentica quella disposizione che, si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza intaccarne o integrarne il dato testuale, ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili, al fine di imporre poi all'interprete un determinato significato normativo. - s. nn. 390/1990, 455/1992.
Massima n. 19159
Il legislatore indubbiamente puo' regolare la materia con disposizioni nuove e puo' espressamente disporne la operativita' anche per il passato; puo' dare, cioe', espressamente alle dette disposizioni efficacia retroattiva. Ma per la materia penale non puo' violare i limiti derivanti dal divieto espresso posto dall'art. 25 della Costituzione e per tutte le materie non puo' superare quelli posti da altri precetti costituzionali. - S. n. 123/1988.
Massima n. 19160
L'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, prende in considerazione, quale condizione per la irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche corrisposte indebitamente, l'errore, da parte dell'istituto o ente erogatore, di qualsiasi natura, di fatto e di diritto. Non puo' quindi dirsi che tale disposizione sia inapplicabile quando - come nel caso di specie - il pagamento delle somme delle quali si chiede la ripetizione sia avvenuto a seguito della ritardata applicazione di una disposizione di legge (art. 19, l. n. 483 del 1978), ne' quindi che sia irrilevante - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disciplina piu' restrittiva delle condizioni della irripetibilita', prevista, con norma dichiarata interpretativa dell' art. 52, l. del 1989, dall'art. 13, l. n. 413 del 1991.
Massima n. 19161
Ai sensi degli artt. 101 e 104, Cost., non e' ipotizzabile, a favore del giudice, una riserva della facolta' di interpretazione nei confronti di una legge o di una disposizione di legge che possa precludere quella attribuita al riguardo al legislatore, stante che l'esercizio del potere del legislatore avviene sul piano delle fonti, mentre quello dei giudici attiene all'applicazione della norma. Conseguentemente, l'interpretazione che l'art. 13, l. n. 412 del 1991,impone in ordine all'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, non tocca la "potestas iudicandi" riservata al potere giudiziario, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che e' oggetto di tale 'potestas', cosi' come risulta dal precetto integrato. - s. nn. 455/1992, 6/1988.
Massima n. 19162
L'art. 13, primo comma, l. n. 412 del 1991, per gli elementi nuovi - e piu' restrittivi - che introduce a condizione della irripetibilita' delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente erogatore) e' disposizione innovativa rispetto all'art. 52, secondo comma, l. n. 88 del 1989, nei confronti del quale si qualifica invece quale norma "di interpretazione autentica". Ma tale qualificazione, in violazione del principio di ragionevolezza, mirando a riconoscere l'efficacia retroattiva della disposizione in questione, con conseguente sua applicabilita' ai rapporti sorti precedentemente alla data della relativa entrata in vigore o comunque a tale data pendenti, determina una evidente disparita' di trattamento di detti rapporti rispetto a quelli soggetti alla precedente disciplina, di cui al citato art. 52 - nella interpretazione datane dalla Corte di cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima dalla Corte - e frustra l'affidamento dei pensionati nella sicurezza giuridica, incidendo soprattutto su quanti di essi, meno abbienti, abbiano destinato alla soddisfazione dei bisogni alimentari propri e della famiglia le somme indebitamente percepite. Sussiste pertanto una violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - non escludibile dalle sottese finalita' normative della contrazione di spesa pubblica - con conseguente illegittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 383/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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