Corte costituzionale
Sentenza n. 357/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 357/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:357
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, comma 1, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige n. 16
Massime
Massima n. 19987
La finalita' perseguita dal Governo e dal Parlamento con la manovra di finanza pubblica per il 1993, di contenere il perdurante disavanzo di spesa, giustifica l'adozione di misure rispondenti ad esigenze di interesse nazionale caratterizzate dall'urgenza del risanamento finanziario, attraverso una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori, quali, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, quella prevista dall'art. 8, primo comma, l. n. 498 del 1992, volta a ridurre per le Province autonome e per le Regioni a statuto speciale, la percentuale delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente e dall'attribuzione dei contributi sanitari. In particolare, la riduzione di dette risorse nella misura del 42 per cento nei confronti delle Province di Trento e Bolzano, non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto agli altri enti di autonomia (speciale e comune): infatti, a parte che tale censura, nella specie, risulta prospettata in modo generico, va considerato che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale opera nei riguardi di tutte le Regioni - pur con strumenti diversi in relazione al diverso sistema di trasferimento ad esse delle risorse statali - e che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome risulta in concreto piu' favorevole rispetto agli altri enti di autonomia, essendosi riscontrato un andamento crescente della partecipazione delle prime al gettito dei tributi erariali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 356/1992.
Massima n. 19988
Nel quadro della razionalizzazione della disciplina in materia sanitaria, l'applicabilita' dei nuovi sistemi di finanziamento alle Regioni, introdotti dalla legge di delega n. 421 del 1992 e dal decreto legislativo n. 502 del 1992, risulta necessariamente differita al 1994, in relazione alla imprescindibilita' della adozione del Piano sanitario nazionale - strumento essenziale di governo dell'azione pubblica nello specifico settore, anche per cio' che attiene alla disciplina delle risorse a disposizione (art. 1, primo comma, d.l. n. 502 del 1992) - che e' fissata, per il triennio 1994-96, al 31 luglio 1993. Al riguardo, l'art. 8, legge n. 498 del 1992 - il quale prevede per il 1993 la riduzione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome delle quote ad esse spettanti del Fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari riscossi localmente - adempie alla funzione di necessario strumento di raccordo tra il vecchio e il nuovo regime per non interrompere i flussi finanziari fino al momento in cui, espletati tutti gli adempimenti previsti per il nuovo sistema, questo iniziera' ad avere integrale applicazione, risultando, rispetto al d.l. n. 502 del 1992 (pur entrato in vigore successivamente) non quale norma da questo espressamente abrogata, ne' con esso incompatibile, ma norma inserita nel sistema di finanziamento della spesa sanitaria anteriore alla riforma. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119, Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27, legge 5 agosto 1978, n. 468).
Massima n. 19989
La riduzione per l'anno 1993 nei confronti delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale del 42 per cento delle risorse ad esse spettanti, provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari (art. 8, primo comma, l. 498 del 1992), risulta giustificata dalla manovra complessiva di risanamento finanziario e rientra nella linea di una razionale politica economica, dovendo le entrate e le uscite del bilancio essere adeguate alle mutevoli contingenze, legate alla perdurante crisi economica e al rilevante disavanzo economico e finanziario. Non sussiste quindi, al riguardo, lesione delle competenze delle Province autonome, risultando legittime, a fronte - del piu' favorevole sistema di finanziamento previsto per le stesse - costituito dalla loro maggiore partecipazione al gettito erariale - una misura come quella in esame, che richieda agli enti di autonomia piu' favoriti una maggiore partecipazione alle esigenze di solidarieta' nazionale, ne' tantomeno e' rilevabile la violazione della autonomia finanziaria provinciale, poiche' come piu' volte precisato dalla Corte, da tale attribuzione non derivano vincoli di carattere quantitativo definiti da norme di rango costituzionale, cio' valendo anche in relazione ai contributi sanitari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, l. 30 novembre 1989, n. 386 e 27, l. 5 agosto 1978, n. 468). - S. 356/1992.
Massima n. 19990
L'art. 8, primo comma, legge n. 498 del 1992, nella parte in cui conferma per gli anni successivi al 1993, l'aliquota di riduzione, pari al 28 per cento per le Province autonome, della quota di parte corrente loro spettante del fondo sanitario nazionale, gia' prevista dall'art. 4, comma undicesimo, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' incompatibile con il nuovo sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale applicabile a partire dal 1994, contemplato dal d.l. n. 502 del 1992, e da tale decreto (successivamente entrato in vigore) e' da ritenersi implicitamente abrogato relativamente agli anni posteriori al 1993: infatti, una volta delineato il nuovo sistema, non ha senso la previsione anticipata della riduzione a regime di una delle voci (fondo sanitario) che concorrono al finanziamento del servizio sanitario. Conseguentemente, risultano superate le censure di incostituzionalita' prospettate in ordine alla predetta norma, nella parte relativa a tali anni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 116, 119 Cost.; agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; alle norme di attuazione di tale statuto, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e 26 gennaio 1980, n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992, nn. 267 e 268; nonche' agli artt. 5, comma primo, legge 30 novembre 1989, n. 386 e 27, legge 5 agosto 1978, n. 468).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevate:
a) in riferimento agli artt. 3, 5, 81, quarto comma, della Costituzione, al titolo VI dello statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonché agli art. 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989 n. 386 e 27 della legge 5 agosto 1978 n. 468, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) in riferimento agli artt. 8, 9, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, 104 e 107 del predetto statuto, alle norme di attuazione approvate con d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 e 26 gennaio 1980 n. 197 e con decreti legislativi 16 marzo 1992 nn. 267 e 268, e agli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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