Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 20 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 151, codice penale militare di pace
- art. 148, codice penale militare di pace
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 febbraio 1972
Parametri
Massime
Massima n. 19968
Nel censurare la mancata estensione a coloro che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo delle clausole di esonero dal servizio di leva previste dall'art. 8, terzo comma, l. n. 772/1972 per coloro che rifiutano il servizio adducendo motivi di coscienza, il giudice 'a quo', al fine di radicare correttamente nell'ordinamento normativo la pronuncia addittiva volta all'estensione della clausola di esonero, ha giustamente collegato tale disposizione con altre delineanti figure di reato militare; nell'operare tale riferimento, tuttavia, ha (erroneamente) aggiunto all'art. 148 c.p.m.p., prevedente il reato di diserzione contestato all'imputato, anche l'art. 151 c.p.m.p., prevedente il reato di mancanza alla chiamata in ordine al quale, pero', l'imputato era stato gia' condannato. Pertanto, in ossequio al principio secondo cui nel giudizio incidentale di costituzionalita' la rilevanza della questione va valutata solo rispetto al giudizio 'a quo', deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, terzo comma, l. 15/12/1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 Cost..
Massima n. 19969
La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza, costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita' della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale e' destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita' di tale clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli considerati dal legislatore, da' adito, in pratica, alla c.d. spirale di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio e vanificando altresi' il fine rieducativo della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta' personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' - dell'art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al rifiuto di prestare il servizio militare. - Sulla misura della pena stabilita per il rifiuto totale del servizio militare v. S. nn. 409/1989 e 467/1991. - Sui rapporti fra principio di uguaglianza e la regola della proporzionalita' v. S. n. 163/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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