Corte costituzionale
Sentenza n. 333/1993
Corte cost., sent. 23 luglio 1993, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/1993
- Data di deposito
- 23 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 54 del 16 giugno 1983
Parametri
- art. 98, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 8, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 51, comma 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 19889
Il principio di imparzialita' stabilito dall'art. 97 della Costituzione - unito quasi in endiadi con quelli della legalita' e del buon andamento dell'azione amministrativa - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici e si riflette immediatamente in altri precetti costituzionali, quali gli artt. 51 e 98 Cost., attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti il pubblico impiego (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera). - Sulla "profonda distinzione" tra "politica" e "amministrazione" v. S. n. 453/1990.
Massima n. 19890
Con riguardo al concorso pubblico - che come la Corte ha gia' affermato, rappresenta, nel rigoroso rispetto del principio di imparzialita', il metodo migliore, nel quadro di una democrazia pluralistica, per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' ed all'esclusivo servizio della Nazione - il principio di imparzialita' ex art. 97 Cost. assume un duplice significato: uno negativo, in quanto garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari condizioni personali, ed uno positivo, in quanto comporta l'adozione di un metodo, di cautele e regole attinenti la formazione delle commissioni giudicatrici tali da assicurare il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta dei pochi piu' meritevoli e piu' idonei all'esercizio della funzione pubblica considerata. A questo indirizzo, del resto, l'ordinamento legislativo statale si e' gradualmente adeguato con norme di principio (cfr. artt. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142 e 8, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). - S. n. 435/1990.
Massima n. 19891
L'art. 24, quinto comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, che per i concorsi interni per titoli, di cui all'art. 20 stessa legge, a posti di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore (per un totale di settecento posti), riservati ai dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, la commissione giudicatrice sia costituita dal Consiglio di amministrazione della Regione, si pone in contrasto con il principio costituzionale della imparzialita' della pubblica amministrazione. La riserva al Presidente del Consiglio di amministrazione della presidenza della Commissione giudicatrice, cui si collegano delicati poteri di direzione, non ha infatti alcuna giustificazione al fine di assicurare l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico - nucleo essenziale delle norme costituzionali sull'accesso ai pubblici uffici - alla selezione dei candidati piu' meritevoli e capaci. Ed ingiustificata e' altresi' la presenza come membri della commissione, in quanto componenti del Consiglio di amministrazione della Regione, di ben sei rappresentanti del personale designati dalle rappresentanze sindacali - i quali sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato - e dei nove direttori generali che, nominati dalla Giunta regionale per quattro anni, sono revocabili e rinnovabili e quindi non in posizione di piena indipendenza da possibili ingerenze politiche nello svolgimento dei concorsi, per poter essere qualificati "esperti" rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne' in grado di offrire quella adeguata garanzia di terzieta' che deve caratterizzare i membri delle commissioni di concorso, potendo come tali, a volte, essere chiamati a valutare le stesse relazioni analitiche sulla quantita' e qualita' del lavoro svolto dal candidato - relazioni che a norma dello stesso art. 24 costituiscono titoli valutabili - di cui essi stessi sono autori. Pertanto l'art. 24, quinto comma, della citata legge regionale va dichiarato illegittimo.
Massima n. 19892
L'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro, produce un effetto distorcente sul nuovo modello di pubblica amministrazione regionale basato, riguardo al rapporto di pubblico impiego, sulla qualifica funzionale e sui profili professionali, distorsione destinata a riflettersi negativamente sul principio della imparzialita' e buon andamento dell' amministrazione regionale. Peraltro, essendo la piena attuazione dei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione pubblica riservata alle scelte discrezionali del legislatore statale o regionale in conformita' con le rispettive competenze, e' auspicabile che il legislatore provveda a riesaminare e a ridisciplinare la materia in modi piu' strettamente aderenti agli stessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni e integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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