Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1993

Corte cost., sent. 9 luglio 1993, n. 308

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
308/1993
Data di deposito
9 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:308

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 5, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
  • art. 12, comma 3, legge n. 498 del 23 dicembre 1992
  • art. 2, comma 1, lett.d), legge n. 498 del 23 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19847

Il regime giuridico del prezzo di aggiudicazione nei pubblici appalti, implicando valutazioni politiche e riflessi finanziari di ordine generale, rientra nella normativa di principio di competenza statale, alla cui osservanza e' vincolata la potesta' legislativa di tipo concorrente spettante alle regioni in materia di appalti dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale. Percio', l'art. 15, comma quinto, della l. 23 dicembre 1992, n. 498 - prevedendo il sistema obbligatorio del "prezzo chiuso" puro (cioe' non maggiorabile) anche con riferimento agli appalti delle regioni e degli enti che da esse dipendono - non e' invasivo delle competenze regionali, bensi' costituisce legittimo vincolo ad esse (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' concernente l'art. 15, comma quinto, cit.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19848

L'art. 15, comma quinto, della l. 23 dicembre 1992, n. 498 - il quale rende obbligatorio il sistema del "prezzo chiuso" puro (non suscettibile, cioe', di maggiorazioni) nell'aggiudicazione dei pubblici appalti, pur se relativi ai lavori pubblici ed alle opere pubbliche di interesse regionale - non attiene alla finanza regionale, e, in quanto norma di principio della legislazione statale, vincola le regioni nella gestione del patrimonio e del demanio regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 119 Cost.). - Sui limiti quantitativi e qualitativi posti all'autonomia regionale dalla legislazione statale in materia finanziaria, v. S. n. 271/1986. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19849

La scelta delle modalita' per il contenimento della spesa pubblica rientra nella discrezionalita' legislativa, e non e' irragionevole il perseguimento di tale finalita' anche attraverso la previsione del sistema obbligatorio del "prezzo chiuso" puro (non suscettibile, cioe', di maggiorazione) nell'aggiudicazione dei pubblici appalti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia con riguardo all'art. 2, comma primo, lett. d) della l. 23 dicembre 1992, n. 498, il quale assoggetta al predetto sistema anche gli appalti relativi ai lavori pubblici e alle opere pubbliche di interesse regionale). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19850

L'art. 12, comma terzo, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, disponendo l'applicabilita' del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della direttiva CEE 90/531 "per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al primo comma", non e' lesivo delle competenze regionali in materia di "opere e lavori pubblici di interesse regionale", giacche' non concerne tale materia, ma si riferisce ad opere che, alla stregua della legislazione statale e regionale, siano di esclusiva pertinenza dei comuni e delle province, e per la cui realizzazione questi ultimi costituiscano apposite societa' per azioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 12, comma terzo, cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19851

Le leggi di delegazione non sono caratterizzate da elementi differenziali che le rendano non impugnabili 'ex se' in via principale, da parte delle regioni, essendo bensi' rilevante - ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire - il particolare contenuto dei principi e dei criteri direttivi da esse posti, quanto al loro grado di determinatezza e di incidenza. - cfr. S. n. 224/1990 red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19852

E' ammissibile l'impugnativa della Regione Lombardia concernente l'art. 2, comma primo, lett. d), l. n. 498 del 1992 - che delega il Governo a disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali e' sottoposta l'attivita' di cava - giacche' tale norma e' caratterizzata da contenuti specifici, ben definiti e idonei a ledere attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni, onde sussiste l'interesse ad agire da parte di esse. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che non si verificherebbe lesione di competenze regionali fino a che non sia stata emanata la normativa delegata). - v. la precedente massima E. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 19853

Nella materia delle "cave e torbiere", il legislatore statale puo' emanare solo norme di principio, e non anche norme di dettaglio, essendo queste ultime riservate dall'art. 117 Cost. alla potesta' legislativa regionale. Percio', l'art. 2, comma primo, lett. d), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - il quale, delegando il Governo a disciplinare i vincoli e gli oneri cui e' sottoposta l'attivita' di cava in sede di rilascio della relativa autorizzazione, conferisce alle norme delegate il potere di stabilire, e in parte stabilisce esso stesso, norme di dettaglio - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione di competenze regionali garantite dall'art. 117 Cost.. - v., da ultimo, S. nn. 148/1993, 499/1988, 221/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. d) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica");

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze