Corte costituzionale
Sentenza n. 298/1993
Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/1993
- Data di deposito
- 1° luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:298
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19807
Non puo' darsi corso alla verifica di conformita' ai precetti degli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., richiesta dal giudice 'a quo' nei confronti dell'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, nel sancire incondizionatamente l'obbligo del giudice di astenersi nel caso in cui egli stesso od il coniuge si trovino in causa con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, non prevede una previa delibazione della domanda perche' se ne possa valutare la eventuale manifesta inammissibilita' o infondatezza. Infatti, pur dovendo riconoscersi esistente il rischio di iniziative giudiziarie esclusivamente preordinate, attraverso la strumentalizzazione dell'obbligo di astensione, ad ottenere la sostituzione di un giudice non gradito, con conseguente possibile vulnerazione dei principi di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la costruzione, riguardo alla astensione, di una fase di delibazione preliminare - come quella di cui si lamenta la mancanza - analoga a quella prevista per l'ipotesi della ricusazione, e' compito del legislatore, che nella sua discrezionalita' puo' variamente disegnarla, sia in ordine all'atto di impulso, sia al procedimento e all'individuazione del giudice competente ad operare tale delibazione, sia all'idoneita', o meno, di tale fase incidentale a sospendere il giudizio, e non puo' quindi attuarsi con una pronuncia additiva della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost., delll'art. 51, n. 3, cod. proc. civ., 'in parte qua''.) - Sulla finalita', in generale, dell'obbligo di astensione del giudice civile v. sent. n. 390/1991; sul particolare fondamento della verifica di non manifesta inammissibilita' o infondatezza della domanda di risarcimento di danni, assertivamente provocati nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, prevista dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988, v. inoltre la sent. n. 468/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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