Corte costituzionale
Sentenza n. 250/1993
Corte cost., sent. 27 maggio 1993, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/1993
- Data di deposito
- 27 maggio 1993
- Data di decisione
- 24 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 23 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19638
L'esame della costituzionalita' delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento delle amministrazioni pubbliche comporta la verifica della "non irragionevolezza" e della "non arbitrarieta'" della normativa denunciata. - Giurisprudenza costante (v. S. nn. 369/1990, 295/1990, 187/1990, 21/1989, 1130/1988, 964/1988, 331/1988, 217/1987).
Massima n. 19639
La normativa siciliana che, senza eccedere i limiti di organico, dispone l'immissione in ruolo del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo precedentemente assunto con contratto a termine a seguito di regolare concorso pubblico, non attribuisce a tale personale un ingiustificato privilegio, ne' viola i principi del concorso pubblico, dell' imparzialita' e del buon andamento della p.a., avendo il legislatore regionale non irragionevolmente ritenuto che le prove concorsuali gia' espletate - il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalita' particolari - abbiano adeguatamente verificato attitudini e capacita' necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto. Tanto meno risultano violati gli artt. 119 e 84, comma quarto, Cost., dal momento che le leggi regionali possono - relativamente al personale della regione stessa - derogare al "blocco delle assunzioni" previsto dalla normativa statale, e che la copertura della spesa relativa al personale che occupi posti nell'organico dell'Ente e' assicurata dagli stanziamenti annualmente disposti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente medesimo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1, comma primo, della legge approvata dall' Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992). - Sul rapporto tra dotazione organica e servizi, v. S. nn. 1/1989 e 728/1988, nonche' 197/1992; sul principio del concorso pubblico, v. S. nn. 487/1991, 187/1990 e 161/1990; sul potere regionale di deroga al "blocco delle assunzioni", v. S. n. 407/1989.
Massima n. 19640
In caso di immissione in ruolo di contrattisti, l'anzianita' di carriera non puo' decorrere dall'originaria assunzione con contratto a termine, risultando altrimenti compromessa - in violazione del principio di buon andamento della p.a. - la posizione dei soggetti assunti nel frattempo a seguito di regolare concorso. Percio', l'art. 1, comma secondo, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 - il quale prevede il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del servizio preruolo prestato dal personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97, comma primo, Cost.. - S. n. 43/1993
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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