Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1993

Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:239

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19594

La trasferta in senso stretto - postulando la predeterminazione di un luogo fisso per la prestazione lavorativa ed un mutamento meramente provvisorio del luogo stesso (cosiddette missioni) - non e' ravvisabile nel caso di effettivo "trasferimento" del dipendente in altra sede di lavoro o se - pur con fondamentale riferimento ad una sede aziendale fissa - la prestazione di lavoro, per sua natura, si svolga normalmentre fuori dalla sede stessa. In tali ipotesi - conformemente all'orientamento della Corte di cassazione - e' da ritenersi che i relativi compensi, in quanto correlati alla causa tipica e normale del rapporto, costituiscano retribuzione e non indennita' di trasferta.

Massima n. 19595

Riguardo alle indennita' corrisposte al lavoratore dipendente per trasferte occasionali, deve escludersi che, ove sia stabilito che dette indennita' non entrano in tutto o in parte nel calcolo dei contributi previdenziali o nel calcolo della retribuzione a fini pensionistici, debba questa disciplina normativa o collettiva essere rispettata anche dal legislatore tributario, il quale e' invece tenuto a seguire propri criteri, fondati essenzialmente sul principio della capacita' contributiva, e - con riferimento al reddito di lavoro dipendente - sul principio generale della onnicomprensivita' di "tutti i compensi, comunque denominati" (art. 48, primo comma, testo unico n. 917 del 1986).

Massima n. 19596

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la deducibilita' dal reddito di determinati oneri sostenuti dal contribuente (come quello cui va incontro il lavoratore quando sia trasferito in comune diverso da quello dove prestava precedentemente la propria opera o dove risiede il proprio nucleo familiare) rientra nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nell'esercizio della sua discrezionalita' insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito, tenendo conto della necessita' di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. - V. ord. nn. 948/1988, 556/1987 e sent. nn. 108/1983 e 134/1982.

Massima n. 19597

L'aver previsto l'esclusione, totale o parziale, dal reddito imponibile, agli effetti dell'I.R.PE.F., delle indennita' percepite dal lavoratore dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale (art. 48, quarto comma, primo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986) ed invece la deducibilita' delle indennita' percepite per trasferte all'interno del territorio comunale, solo relativamente a spese di trasporto documentate (art. 48, quarto comma, secondo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986) non appare irragionevole se si considerano la maggiore normalita' del fenomeno, il piu' limitato disagio e le minori spese che le trasferte all'interno del territorio comunale comportano, ed inoltre il rischio di un piu' facile gonfiamento di spese non comprovate, la potesta' del legislatore di dettare - come la Corte ha piu' volte riconosciuto - misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealta' e correttezza da parte del contribuente, nonche' la previsione della legge tributaria (art. 13 del citato testo unico n. 917 del 1986) della detrazione di una somma proporzionata quale costo di produzione del reddito. Peraltro, nell'ambito della disciplina di dette trasferte, rientra nella discrezionalita' del legislatore l'eventuale valutazione circa l'opportunita' di differenziare ulteriormente il relativo trattamento a seconda della classificazione dei Comuni proporzionata alla densita' demografica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., ma dalla Corte unitariamente esaminata, dell'art. 48, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 'in parte qua'). - V. sent. nn. 385/1989 e 108/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi iscritti ai numeri 343 e 344 del registro ordinanze 1992, dichiara non fondate le questioni sollevate, relative alla legittimità costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione sollevate dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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