Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1993

Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 129, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
  • art. 129, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19576

Pur se, in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure e di recupero degli insediamenti abusivi, le regioni a statuto ordinario, e a maggior ragione, quelle a statuto speciale, usufruiscono di un margine di "variabilita'" rispetto alla legge statale, cio' non significa che tale competenza sia esente a limiti. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, infatti, a norma dell'art. 4 dello Stauto speciale, la potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, attribuitale dall'art. 8, n. 5 dello stesso Statuto, va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, fra i quali, in quanto principio di rango costituzionale, va certo annoverata la riserva di legge in favore dello Stato in materia penale. Pertanto l'art. 129, commi primo e secondo, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in quanto, con l'introduzione di una disciplina, per ottenere l'autorizzazione in sanatoria, diversa e piu' favorevole di quella stabilita dalla normativa statale (art. 13, l. n. 47/1985), e' venuto ad incidere sull'applicabilita' di cause di estinzione del reato, cosi' interferendo nella materia penale, deve essere dichiarato illegittimo - restando assorbite le altre censure avanzate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 Cost. - per violazione dei precetti statutari. - Riguardo alla sanatoria ex art. 13, legge n. 47 del 1985, cfr. S. nn. 370/1988, 369/1988 e 201/1992; sul principio della riserva di legge statale in materia penale, v. S. nn. 18/1991, 487/1989 e 179/1986 (riguardanti specificamente la materia urbanistico-edilizia), nonche' S. nn. 437/1992, 504/1991, 213/1991, 197/1991, 117/1991 e 239/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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