Corte costituzionale
Sentenza n. 231/1993
Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/1993
- Data di deposito
- 13 maggio 1993
- Data di decisione
- 3 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 129, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
- art. 129, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
Parametri
- art. 116, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 19576
Pur se, in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure e di recupero degli insediamenti abusivi, le regioni a statuto ordinario, e a maggior ragione, quelle a statuto speciale, usufruiscono di un margine di "variabilita'" rispetto alla legge statale, cio' non significa che tale competenza sia esente a limiti. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, infatti, a norma dell'art. 4 dello Stauto speciale, la potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, attribuitale dall'art. 8, n. 5 dello stesso Statuto, va esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, fra i quali, in quanto principio di rango costituzionale, va certo annoverata la riserva di legge in favore dello Stato in materia penale. Pertanto l'art. 129, commi primo e secondo, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, in quanto, con l'introduzione di una disciplina, per ottenere l'autorizzazione in sanatoria, diversa e piu' favorevole di quella stabilita dalla normativa statale (art. 13, l. n. 47/1985), e' venuto ad incidere sull'applicabilita' di cause di estinzione del reato, cosi' interferendo nella materia penale, deve essere dichiarato illegittimo - restando assorbite le altre censure avanzate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 e 117 Cost. - per violazione dei precetti statutari. - Riguardo alla sanatoria ex art. 13, legge n. 47 del 1985, cfr. S. nn. 370/1988, 369/1988 e 201/1992; sul principio della riserva di legge statale in materia penale, v. S. nn. 18/1991, 487/1989 e 179/1986 (riguardanti specificamente la materia urbanistico-edilizia), nonche' S. nn. 437/1992, 504/1991, 213/1991, 197/1991, 117/1991 e 239/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 129, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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