Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1993

Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/1993
Data di deposito
27 aprile 1993
Data di decisione
19 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:196

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19470

Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.

Massima n. 19471

Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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