Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:196
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19470
Le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale necessario per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo tutela le prestazioni previdenziali che sono destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, per cui solo per queste ultime e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, Cost., al parametro dell'art. 36, primo comma, Cost.; conseguentemente, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.
Massima n. 19471
Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendi', estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalita' e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalita' della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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