Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1993

Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1993
Data di deposito
21 aprile 1993
Data di decisione
2 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 19493

E' conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternita' (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parita' tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonche', con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non piu' ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: cio' in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.

Massima n. 19494

Il diritto ai periodi di riposo giornaliero, di cui all'art. 10, l. n. 1204 del 1971, per provvedere alla necessita' del bambino nel primo anno di vita, spettante al padre lavoratore, in alternativa alla madre, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A) dell'art. 7, della legge n. 903 del 1977, deve riconoscersi, sempre che anche la madre sia lavoratrice, previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso di questa sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinunzia della madre stessa ed il suo esercizio deve effettuarsi compatibilmente alle specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, nel rispetto da entrambe le parti del rapporto dei principi di correttezza e buona fede, rimanendo escluso peraltro il diritto in questione quando il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano gia' dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge n. 1204 del 1971) o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge) o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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