Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1993
Corte cost., sent. 21 aprile 1993, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1993
- Data di deposito
- 21 aprile 1993
- Data di decisione
- 2 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 19493
E' conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternita' (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parita' tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonche', con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non piu' ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: cio' in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.
Massima n. 19494
Il diritto ai periodi di riposo giornaliero, di cui all'art. 10, l. n. 1204 del 1971, per provvedere alla necessita' del bambino nel primo anno di vita, spettante al padre lavoratore, in alternativa alla madre, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A) dell'art. 7, della legge n. 903 del 1977, deve riconoscersi, sempre che anche la madre sia lavoratrice, previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso di questa sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinunzia della madre stessa ed il suo esercizio deve effettuarsi compatibilmente alle specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, nel rispetto da entrambe le parti del rapporto dei principi di correttezza e buona fede, rimanendo escluso peraltro il diritto in questione quando il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano gia' dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge n. 1204 del 1971) o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge) o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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