Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1927

Parametri

Massime

Massima n. 19465

Il potere del commissario degli usi civici di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza attiene alla disciplina della funzione giurisdizionale, sicche' la questione di costituzionalita' concernente detto potere legittimamente e' sollevata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 29, comma primo, L. n. 1766 del 1927).

Massima n. 19466

Ai fini della rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale la valutazione circa l'efficacia preclusiva di una sentenza precedente, pronunciata nei confronti delle stesse parti, appartiene alla competenza del giudice 'a quo'. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 21, comma primo, L. n. 1766 del 1927).

Massima n. 19467

Il potere del commissario degli usi civici di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza non puo' ritenersi venuto meno a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui, fino al d.P.R. n. 616 del 1977, era titolare lo stesso commissario, in quanto il suddetto potere e' riferibile all'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui cio' contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (art. 1, L. n. 431 del 1985), la cui tutela non puo' essere rimessa esclusivamente a soggetti portatori di interessi locali - quali le regioni e le popolazioni titolari dei diritti civici - ma postula anche il potere di azione giurisdizionale in capo ad un organo di giustizia, sia pur diverso dal commissario-giudice.

Massima n. 19468

Posto che alle controversie in materia di usi civici inerisce un interesse generale, la cui tutela esige l'attribuzione del potere di azione anche a un organo di giustizia, la questione di costituzionalita' concernente il potere del commissario degli usi civici di promuovere 'ex officio' i giudizi di sua competenza non puo' condurre ad una pronuncia meramente caducatoria, ma solo porsi come dubbio se tale deroga ai principi della domanda e della terzieta' del giudice, benche' non piu' collegata all'esercizio di funzioni amministrative da parte dello stesso commissario, sia tuttora razionalmente giustificabile di fronte agli artt. 3 e 24 Cost., o se invece si imponga lo spostamento del potere di azione in capo al pubblico ministero; cosi' formulata pero' la questione e' inammissibile, implicando scelte discrezionali riservate al legislatore, sia perche' lo spostamento puo' avvenire secondo varianti diverse (istituzione dell'ufficio del p.m. presso il commissario-giudice; ovvero, trasformazione di quest'ultimo in organo specializzato del p.m. presso il giudice ordinario), sia perche' trattasi di un intervento nell'organizzazione della giustizia manifestamente estraneo ai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 29, comma primo, L. 16 giugno 1927 n. 1766, sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 101 e 118, commi primo e secondo, Cost.). - V. anche S. n. 395/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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