Corte costituzionale
Sentenza n. 122/1993
Corte cost., sent. 29 marzo 1993, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 122/1993
- Data di deposito
- 29 marzo 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:122
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-sexies, legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19397
Il principio di stretta legalita' impone che sia soltanto la legge dello Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione dei precetti penalmente sanzionati e, sebbene sia auspicabile una chiara determinazione del precetto e della sanzione, non da ogni incertezza o difetto di rigore formale puo' farsi discendere la violazione del suddetto principio in quanto e' sufficiente che nel dettato normativo siano rinvenibili gli elementi per l'individuazione del precetto e della sanzione essendo compito dell'interprete, pur attraverso un'analisi ermeneutica di maggiore o minore difficolta', attuare l'ordinario procedimento di interpretazione. - In senso conforme v. S. nn. 26/1966, 79/1982 e 282/1990.
Massima n. 19398
L'art. 1 - sexies della l. 8 agosto 1985 n. 431, dispone che per le violazioni delle disposizioni dalla stessa norma contemplate (alterazioni ambientali) si applicano le sanzioni di cui all'art. 20, l. n. 47/1985 il quale prevede a sua volta tre diversi trattamenti punitivi; la mancata precisa indicazione, da parte dell'art. 1 sexies, l. 431/1985, della sanzione cui fare riferimento non comporta di per se' una violazione del principio di stretta legalita' in quanto la Corte di Cassazione - con giurisprudenza ormai consolidata - ha individuato come conseguenza sanzionatoria delle alterazioni ambientali, attuate in violazione dell'impugnato art. 1 - sexies, quanto stabilito dall'art. 20, lett. c), che sanziona gli interventi edilizi effettuati abusivamente nelle zone vincolate. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto il carattere univoco della giurisprudenza elimina il pericolo che la supposta incertezza interpretativa determini disparita' di trattamento di casi analoghi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 - sexies l. 8 agosto 1985, n. 431).
Massima n. 19399
Come gia' affermato, la previsione per le diverse violazioni contemplate nell'impugnato art. 1 - sexies, l. n. 431/1985, di un'unica sanzione, pur potendo dare luogo in alcuni casi ad un'accentuata severita' di trattamento, in conseguenza del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entita' sociale dei beni protetti e nel carattere generale immediato ed interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessita' di reprimere condotte in grado di apportare gravi danni all'integrita' ambientale. Tali considerazioni fanno venir meno anche le censure formulate in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., invocati peraltro senza alcuna specifica argomentazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431). - Sulla non sindacabilita' della congruita' delle sanzioni v. S. n. 67/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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