Corte costituzionale

Ordinanza n. 502/1993

Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 502

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
502/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:502

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20197

Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la mancata previsione della possibilita', per l'Amministrazione finanziaria, di essere difesa, innanzi alle Commissioni tributarie, dall'Avvocatura dello Stato, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di secondo grado. Con l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la efficacia di tutte le disposizioni del nuovo processo tributario introdotte con il decreto legislativo n. 546, e' stata infatti differita al 1 ottobre 1994, e pertanto la norma impugnata non e' suscettibile di applicazione nel processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 12, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Massima n. 20198

Non puo' la Corte pronunciarsi sul merito delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti del decreto legislativo n. 545 del 1992 e del d.P.R. n. 636 del 1972, per la mancata previsione di un divieto agli esperti e periti tributari, iscritti alla locale Camera di commercio, svolgenti attivita' di consulenza in favore di contribuenti, di far parte delle Commissioni tributarie, nonche', piu' in generale, per la mancata istituzione del giudice tributario "a tempo pieno". Tali questioni, infatti, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992, poiche' con l'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali e' stata differita al 1 ottobre 1994, difettano di rilevanza, mentre, per quel che attiene al d.P.R. n. 636 del 1972 - a parte la contraddizione dell'ordinanza di rimessione circa l'attuale vigenza delle norme del medesimo, in quanto abrogate dal decreto legislativo n. 545 del 1992, sulle incompatibilita' previste per i componenti delle commissioni tributarie - in ogni caso la censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità:

1) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevate, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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