Corte costituzionale
Ordinanza n. 502/1993
Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 502
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 502/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:502
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 20197
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la mancata previsione della possibilita', per l'Amministrazione finanziaria, di essere difesa, innanzi alle Commissioni tributarie, dall'Avvocatura dello Stato, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di secondo grado. Con l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la efficacia di tutte le disposizioni del nuovo processo tributario introdotte con il decreto legislativo n. 546, e' stata infatti differita al 1 ottobre 1994, e pertanto la norma impugnata non e' suscettibile di applicazione nel processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 12, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Massima n. 20198
Non puo' la Corte pronunciarsi sul merito delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti del decreto legislativo n. 545 del 1992 e del d.P.R. n. 636 del 1972, per la mancata previsione di un divieto agli esperti e periti tributari, iscritti alla locale Camera di commercio, svolgenti attivita' di consulenza in favore di contribuenti, di far parte delle Commissioni tributarie, nonche', piu' in generale, per la mancata istituzione del giudice tributario "a tempo pieno". Tali questioni, infatti, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992, poiche' con l'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali e' stata differita al 1 ottobre 1994, difettano di rilevanza, mentre, per quel che attiene al d.P.R. n. 636 del 1972 - a parte la contraddizione dell'ordinanza di rimessione circa l'attuale vigenza delle norme del medesimo, in quanto abrogate dal decreto legislativo n. 545 del 1992, sulle incompatibilita' previste per i componenti delle commissioni tributarie - in ogni caso la censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità:
1) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) delle questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevate, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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