Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/1993
Corte cost., ord. 15 luglio 1993, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/1993
- Data di deposito
- 15 luglio 1993
- Data di decisione
- 5 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:320
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lombardia n. 27 del 8 luglio 1989
- art. 16, comma 3, ult. parte, legge della Regione Lombardia n. 5 del 15 gennaio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 19691
Come gia' affermato dalla Corte, la fonte normativa che consente alla regione di avvalersi - ai fini del recupero dei crediti per spese ospedaliere presso i terzi responsabili del ricovero - della procedura di riscossione coattiva prevista dal r.d. n. 639 del 1910, e' costituita unicamente da quest'ultimo e non gia' dalle leggi regionali che ad esso fanno richiamo 'ad abundantiam', trattandosi di un "rinvio improprio" del tutto privo di portata innovativa e che non estende l'applicabilita' della procedura coattiva a crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita'; percio', le impugnate norme regionali non trovano applicazione nel giudizio avente ad oggetto la cd. rivalsa ospedaliera, essendo invece direttamente applicabili le richiamate norme statali del r.d. n. 639 cit.. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, L. Reg. Lombardia 8 luglio 1989 n. 27, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma terzo, ultima parte, L. reg. 15 gennaio 1975 n. 5). - Cfr. S. n. 304/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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