Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1993

Corte cost., ord. 15 luglio 1993, n. 320

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
320/1993
Data di deposito
15 luglio 1993
Data di decisione
5 luglio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:320

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 27 del 8 luglio 1989
  • art. 16, comma 3, ult. parte, legge della Regione Lombardia n. 5 del 15 gennaio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 19691

Come gia' affermato dalla Corte, la fonte normativa che consente alla regione di avvalersi - ai fini del recupero dei crediti per spese ospedaliere presso i terzi responsabili del ricovero - della procedura di riscossione coattiva prevista dal r.d. n. 639 del 1910, e' costituita unicamente da quest'ultimo e non gia' dalle leggi regionali che ad esso fanno richiamo 'ad abundantiam', trattandosi di un "rinvio improprio" del tutto privo di portata innovativa e che non estende l'applicabilita' della procedura coattiva a crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita'; percio', le impugnate norme regionali non trovano applicazione nel giudizio avente ad oggetto la cd. rivalsa ospedaliera, essendo invece direttamente applicabili le richiamate norme statali del r.d. n. 639 cit.. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, L. Reg. Lombardia 8 luglio 1989 n. 27, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma terzo, ultima parte, L. reg. 15 gennaio 1975 n. 5). - Cfr. S. n. 304/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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