Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1993

Corte cost., ord. 10 giugno 1993, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
280/1993
Data di deposito
10 giugno 1993
Data di decisione
28 maggio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:280

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19831

Manifesta inammissibilita' della questione, sotto gli anzidetti profili, in quanto le vicende amministrative che impediscono nel caso di effettuare la verbalizzazione integrale con strumenti tecnici risultano estranee alla verifica di legittimita' costituzionale della norma, costituendo rispetto a quest'ultima delle evenienze o degli inconvenienti applicativi, estranei alla disciplina processuale della verbalizzazione, che non possono trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - O. n. 23/1993 e S. nn. 468/1992, 333/1992, 249/1992.

Massima n. 19832

Manifesta inammissibilita' della questione, sotto gli anzidetti profili, in quanto la richiesta addizione normativa nel corpo della disposizione impugnata, oltre a non costituire in alcun modo una soluzione costituzionalmente obbligata a fronte degli inconvenienti lamentati, si basa sull'asserita impossibilita' di ricorrere alla verbalizzazione manuale (e dunque sulla necessita' di ricercare soluzioni normative nuove ed ulteriori) mentre, al contrario, il fondamentale principio della indefettibilita' della funzione giurisdizionale impone in ogni caso il ricorso a detta modalita' di documentazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Arzignano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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