Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/1993
Corte cost., ord. 10 giugno 1993, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/1993
- Data di deposito
- 10 giugno 1993
- Data di decisione
- 28 maggio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:280
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, punto 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 19831
Manifesta inammissibilita' della questione, sotto gli anzidetti profili, in quanto le vicende amministrative che impediscono nel caso di effettuare la verbalizzazione integrale con strumenti tecnici risultano estranee alla verifica di legittimita' costituzionale della norma, costituendo rispetto a quest'ultima delle evenienze o degli inconvenienti applicativi, estranei alla disciplina processuale della verbalizzazione, che non possono trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - O. n. 23/1993 e S. nn. 468/1992, 333/1992, 249/1992.
Massima n. 19832
Manifesta inammissibilita' della questione, sotto gli anzidetti profili, in quanto la richiesta addizione normativa nel corpo della disposizione impugnata, oltre a non costituire in alcun modo una soluzione costituzionalmente obbligata a fronte degli inconvenienti lamentati, si basa sull'asserita impossibilita' di ricorrere alla verbalizzazione manuale (e dunque sulla necessita' di ricercare soluzioni normative nuove ed ulteriori) mentre, al contrario, il fondamentale principio della indefettibilita' della funzione giurisdizionale impone in ogni caso il ricorso a detta modalita' di documentazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Arzignano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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