Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/1993
Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/1993
- Data di deposito
- 29 marzo 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:126
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19331
La previsione, negli artt. 309, commi nono e decimo e 324, comma settimo, cod.proc.pen., di un termine perentorio di soli giorni dieci dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro) non e' lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l'immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria; ne' puo' dirsi violato l'art. 97 Cost. giacche' le disfunzioni e gli intralci all'attivita' giudiziaria, lamentati nell'ordinanza di rimessione, sono frutto di deficienze dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, non direttamente imputabili alle norme impugnate, riguardo alle quali e' anche da escludere che, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. rendano impossibile la motivazione della decisione adottata, motivazione che peraltro va correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame. Ne' infine, il termine previsto puo' dirsi irragionevole in relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto piu' che questo e' stato elevato rispetto a quello previsto dall'art. 263 ter del codice abrogato (tre giorni prorogabili di altri tre). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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