Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1993

Corte cost., ord. 29 marzo 1993, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/1993
Data di deposito
29 marzo 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19331

La previsione, negli artt. 309, commi nono e decimo e 324, comma settimo, cod.proc.pen., di un termine perentorio di soli giorni dieci dalla ricezione degli atti per la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro) non e' lesiva del diritto di difesa dell'imputato, ma realizza al contrario una forma di tutela per lo stesso in quanto la mancata decisione sul reclamo, entro il termine, determina l'immediata caducazione del provvedimento, evitando che il soggetto che lo ha impugnato possa essere danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria; ne' puo' dirsi violato l'art. 97 Cost. giacche' le disfunzioni e gli intralci all'attivita' giudiziaria, lamentati nell'ordinanza di rimessione, sono frutto di deficienze dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, non direttamente imputabili alle norme impugnate, riguardo alle quali e' anche da escludere che, in contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost. rendano impossibile la motivazione della decisione adottata, motivazione che peraltro va correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle complessive modalita' di svolgimento della procedura di riesame. Ne' infine, il termine previsto puo' dirsi irragionevole in relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto piu' che questo e' stato elevato rispetto a quello previsto dall'art. 263 ter del codice abrogato (tre giorni prorogabili di altri tre). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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