Corte costituzionale
Sentenza n. 81/1992
Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 81/1992
- Data di deposito
- 4 marzo 1992
- Data di decisione
- 19 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
- art. 18, comma 5, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
- art. 41, comma 2, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, legge n. 7 del 9 gennaio 1963
- art. 2119, codice civile
Massime
Massima n. 17974
L'attribuzione, al lavoratore illegittimamente licenziato, del diritto di optare tra la reintegrazione nel posto di lavoro, ordinata dal giudice, ed il pagamento, in proprio favore, di un'indennita' sostitutiva, non puo' in alcun modo ritenersi offensivo del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in ogni sua forma e applicazione; ne' puo' violare i limiti posti all'iniziativa economica privata, trattandosi di un diritto potestativo del lavoratore, che non ha funzione di conformazione dell'attivita' dell'imprenditore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4, 35 e 41, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quarto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
Massima n. 17975
La norma che consente al lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un'indennita' sostitutiva, non configura una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal rapporto di lavoro, ma un'obbligazione con facolta' alternativa del creditore, il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrazione del lavoratore, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Non puo', pertanto, valutarsi la conformita' della predetta norma al principio di eguaglianza confrontandola con 'tertia comparationis' tratti da norme relative a casi di dimissioni indennizzate, quali quelli (dimissioni per giusta causa e dimissioni della lavoratrice licenziata per causa di matrimonio) previsti dagli artt. 2119 cod. civ. e 2, L. n. 7 del 1963. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione agli articoli ultimi citati - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
Massima n. 17976
Per costante giurisprudenza della Corte, una valutazione di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. puo' essere fondata, in mancanza di 'tertia comparationis', soltanto su una irrazionalita' manifesta, irrefutabile, quale non puo' riscontrarsi nel previsto ammontare (quindici mensilita' di retribuzione globale) dell'indennita' sostitutiva che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della razionalita' - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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