Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1992

Corte cost., sent. 28 febbraio 1992, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1992
Data di deposito
28 febbraio 1992
Data di decisione
17 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 29 marzo 1973
  • art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 29 marzo 1973
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 29 marzo 1973
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17932

La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimita' di limitazioni di responsabilita' di quest'ultima in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilita' dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonche' (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.

Massima n. 17933

L'art. 28 Cost. non esclude, nell'ambito dei rapporti contrattuali, la possibilita' di leggi restrittive della concorrente responsabilita' dell'Amministrazione per il fatto del suo dipendente, anche in deroga al limite dell'art. 1229 cod.civ. (nullita' delle clausole di irresponsabilita'); ma le suddette leggi restrittive devono giustificarsi secondo il canone della responsabilita'.

Massima n. 17934

La prevista limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione postale per la perdita totale di corrispondenze raccomandate si giustifica, in correlazione al basso prezzo del servizio, se la perdita sia dovuta ad anomalie organizzative o gestionali di quest'ultimo (o a colpa, anche grave, di singoli dipendenti); quando, invece, la perdita sia determinata da illecita appropriazione del contenuto della corrispondenza da parte di agenti del servizio postale, la predetta limitazione costituisce un'ingiustificata deroga al principio della responsabilita' concorrente dell'Amministrazione per il fatto del suo dipendente, essendo palesemente contraddittorio - alla stregua della razionalita' pratica, matrice dell'equita' - far cadere sull'utente la violazione dello specifico obbligo accessorio, del debitore e dei suoi ausiliari, di evitare, nell'esecuzione del contratto, comportamenti pregiudizievoli al creditore (art. 1175 e 1228 cod.civ.) il quale obbligo deriva dal contratto ma non e' correlato con la controprestazione dell'utente. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per violazione degli artt. 3 e 28 Cost. - gli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156, nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima. - V. anche la massima A).

Massima n. 17935

La responabilita' dell'Amministrazione verso gli utenti in caso di dolosa sottrazione del contenuto di corrispondenze raccomandate da parte di agenti del servizio postale - correlandosi alla violazione dell'obbligo accessorio "ex contractu" di salvaguardia della persona e dei beni del creditore - ha natura contrattuale e postula, per tanto, quale requisito necessario e sufficiente, l'esistenza di un mezzo di occasionalita' necessario tra il fatto del dipendente e l'attivita' di esecuzione del contratto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme sopra citate, nella parte in cui limitano negli altri casi a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per perdita totale di una corrispondenza raccomandata, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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