Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1992

Corte cost., sent. 28 febbraio 1992, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/1992
Data di deposito
28 febbraio 1992
Data di decisione
17 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17910

Non viola il principio di eguaglianza che la corresponsione della pensione di anzianita' agli avvocati e procuratori sia subordinata alla cancellazione degli stessi dai relativi albi, trattandosi di una condizione strettamente inerente alla "ratio" di tale forma di pensione, sia che la si intenda quale riconoscimento e premio ai sensi dell'art. 4 Cost. o quale anticipo del godimento pensionistico connesso a compenso del presumibile logorio psico-fisico per l'attivita' professionale. Non rileva al riguardo - stante le diversita' tra i due istituti - richiamare la disciplina della pensione di vecchiaia ed, in particolare, l'abolizione - a seguito di pronuncia di illegittimita' dell'art. 2, sesto comma, l. n. 576 del 1980 - della riduzione della pensione di vecchiaia a due terzi, nel caso di mantenimento dell'iscrizione agli albi, per l'incompatibilita' tra tale concetto di disincentivo con quello di divieto in questione; tantomeno puo' essere adottata, come criterio di valutazione - sempre ai fini del principio di eguaglianza - in quanto agganciata al diverso sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, la disciplina riservata ad alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) per i quali il diritto alla pensione di anzianita' non e' condizionato alla cessazione dell'attivita' (art. 22, primo comma, l. n. 153 del 1969). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 20 settembre 1980, n. 576). - S. n. 194 del 1991, in ordine alle differenziazioni della pensione di anzianita' da quella di vecchiaia; S. n. 1008 del 1988.

Massima n. 17912

Il logorio psico-fisico, che si suppone essere la causa che induce il professionista, avvocato o procuratore, a ritirarsi dalla professione per fruire della pensione di anzianita', non dipende esclusivamente, ne' per la maggior parte, dalla durata giornaliera dell'impegno di lavoro, ma da vari fattori (stress, preoccupazioni, responsabilita', carico di spese di gestione, ecc.) assenti o, presenti in misura piu' attenuata, in altre attivita'. E' quindi irrazionale che sia prevista l'incompatibilita' del diritto a detta pensione di anzianita' con l'iscrizione del professionista a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi prestazione di lavoro subordinato, restando consentito al medesimo esercitare attivita' di lavoro autonomo - purche' esenti da tale iscrizione - o di consulenza continuativa e coordinata a favore di imprese, anche richiedenti un eventuale maggiore impegno. Non rileva, al riguardo, la sussistenza per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), del divieto di lavoro dipendente, in quanto giustificato da una 'ratio' estranea al sistema della previdenza forense, quale la equiparazione a fini pensionistici, ai lavoratori subordinati. L'incompatibilita' in questione limita altresi', in misura eccessivamente gravosa, le future possibilita' lavorative del pensionato, con conseguente violazione del principio del diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.), in quanto detta incompatibilita' non viene meno con il raggiungimento dell'eta' pensionabile, come avviene invece nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, in virtu' della piena equiparazione della pensione di anzianita' a quella di vecchiaia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbiti gli ulteriori motivi in relazione agli artt. 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge citata, nella parte in cui subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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