Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1992
Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 23 aprile 1987
Parametri
- art. 44, Costituzione
- art. 857, codice civile
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, comma 2, regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933
- art. 1, lett. h), decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977
- art. 97, Costituzione
- art. 18, Costituzione
Massime
Massima n. 18121
Nel giudizio di legittimita' costituzionale il giudicato della Corte concernente le scelte compiute dal legislatore, anche nell'ipotesi in cui sia stata impugnata una legge-provvedimento, non puo' esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta adottata e non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della stessa.
Massima n. 18122
Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: artt. 1, lett. h), d.P.R. n. 11 del 1972, 66, 69, 73, d.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attivita' rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, piu' precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attivita' e' peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonche' dall'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933 e dall'art. 857, cod.civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialita' degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate - sia la operativita' della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.
Massima n. 18123
In materia di bonifica le regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (v. massima B), nonche' della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (c.d. comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attivita' di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nella attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attivita' di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attivita' di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attivita' di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attivita' stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.
Massima n. 18124
La classificazione dell'intero territorio della Regione Emilia-Romagna come area di bonifica (di seconda categoria), non contenente anche la precisa perimetrazione dei relativi comprensori, effettuata dalla legge regionale n. 16 del 1987, (art. 3), non appare arbitraria in riferimento ai principi fondamentali della legge statale (v. massima C), in quanto nel sistema prescelto dal legislatore regionale tale classificazione precede, costituendone espressione prodromica, tale perimetrazione (art. 6) e la istituzione dei consorzi (art. 12): essendo essa contestuale o, comunque correlata ad una delimitazione dei comprensori stessi valevole soltanto come individuazione di massima, non comporta infatti, per se', una generalizzata sottoposizione del predetto territorio ai vincoli di bonifica e, inoltre, non pregiudica affatto il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo di riassetto del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da questi conseguiti per effetto delle opere di bonifica medesime. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di costituzionalita' concernenti gli artt. 97 e 18 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16.). - S. n. 327/1990, per l'affermazione di analoghi principi in altra materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative"), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 117, 97 e 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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