Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1992
Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, sec.prop., decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 15 luglio 1982
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 15 luglio 1982
- art. 63, comma 1, sec.prop., decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 10, n. 12, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 2, Costituzione
Massime
Massima n. 18056
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni, di identico contenuto, dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463) in base alle quali la Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e, rispettivamente, delle imposte sui redditi, "previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio di poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria", sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in base all'assunto che le deroghe da esse consentite alla tutela del segreto bancario eccedessero i limiti stabiliti in proposito dall'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata sul presupposto che, qualora la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, rimarrebbe comunque l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di non trattenere per se' le informazioni bancarie di cui venissero in possesso nell'adempimento delle loro funzioni. In caso di accoglimento della questione, infatti, fermo restando l'obbligo degli ufficiali e agenti di polizia, impegnati nelle indagini penali, di comunicare all'autorita' giudiziaria le notizie acquisite, verrebbe comunque meno la possibilita' della ulteriore trasmissione delle stesse all'amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti fiscali. Del pari respinte debbono essere le ulteriori eccezioni di inammissibilita', formulate a loro volta su una solo presunta perplessita' della ordinanza di rinvio riguardo alla interpretazione delle norme impugnate, e sull'inesatto rilievo che queste si riferissero esclusivamente al segreto istruttorio.
Massima n. 18057
Al dovere del segreto bancario, cui sono tradizionalmente tenute le imprese bancarie in relazione alle operazioni, ai conti e alle posizioni concernenti gli utenti dei servizi da esse erogati, non corrisponde nei singoli clienti delle banche una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta, ne', men che meno, un diritto della personalita', poiche' la sfera di riservatezza con la quale vengono tradizionalmente circondati i conti e le operazioni degli utenti dei servizi bancari e' direttamente strumentale all'obiettivo della sicurezza e del buon andamento dei traffici commerciali. In ragione di cio', il se, il quanto e il come della tutela del segreto bancario sono lasciati alla scelta discrezionale del legislatore ordinario, il quale, in tale valutazione, e' tenuto a un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilita' e di giustizia sociale che gli artt. 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione prevedono a proposito della disciplina delle attivita' economiche e del regime delle appartenenze dei beni patrimoniali. Al livello dei principi costituzionali resta fermo, comunque, che le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta', primo fra tutti quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benche' minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla persecuzione dei reati. - Sulla inapplicabilita' del paradigma di garanzia dei diritti di liberta' personale ai valori inerenti alle istituzioni economiche e agli interessi patrimoniali: S. nn. 55/1968 e 22/1971.
Massima n. 18061
Il legislatore delegato e' tenuto a dare attuazione alla legge di delegazione interpretandone i contenuti normativi in armonia con i principi costituzionali. (Principio affermato riguardo alla interpretazione delle direttive stabilite dall'art. 10, n. 12, della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, circa le condizioni e i limiti delle deroghe al segreto bancario.)
Massima n. 18062
La direttiva contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la quale il legislatore delegato e' tenuto a provvedere alla "introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravita', di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti", dovendo essere interpretata (v. massime B e C) in armonia con la Costituzione, non puo' essere vista come diretta a riconoscere un principio del "segreto bancario" di fronte al quale gli interventi dell'autorita' pubblica volti all'accertamento degli illeciti tributari siano configurati con "deroghe eccezionali" e persino "sospette", tanto da esigere determinazioni tassative e limitate ai casi di maggiore gravita', ne' dunque essere intesa come norma restrittiva dei poteri di accertamento dell'amministrazione tributaria di fronte al segreto bancario, tanto piu' che, quando fa riferimento alle "ipotesi di particolare gravita'" che legittimerebbero l'accesso degli uffici finanziari ai dati riservati custoditi nelle banche, non puo' non ricomprendere in quelle ipotesi tutti i possibili casi di illecito tributario per evasione. In definitiva, percio', la direttiva in questione vincola il legislatore delegato a conformare i rapporti tra le imprese bancarie e i poteri di accertamento propri dell'amministrazione tributaria in modo che quest'ultima possa accedere ai dati relativi alle operazioni o ai patrimoni di singoli clienti, tenuti riservati dalle banche, purche' si tratti di ipotesi e di modalita' prestabilite dalla legge.
Massima n. 18066
Alla luce dei principi costituzionali l'evasione fiscale costituisce in ogni caso una "ipotesi di particolare gravita'", per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealta' minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei "doveri inderogabili di solidarieta'", sui quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di liberta' individuale e di giustizia sociale.
Massima n. 18068
Gli art. 5 bis e 35, nei testi introdotti, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (che peraltro risultano ora abrogati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, punto 2, lett. e) e punto 1, lett. h)) hanno predeterminato - l'uno in relazione all'imposta sul valore aggiunto e l'altro in relazione alle imposte sui redditi - i fatti o gli indizi (omessa presentazione della dichiarazione, accertamento di corrispettivi o redditi reali superiori di una certa percentuale rispetto a quelli dichiarati, etc.), in presenza dei quali gli uffici finanziari, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, sono abilitati ad accedere ai documenti, alle notizie e ai dati conservati dalle aziende e dagli istituti di credito. L'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei testi risultanti dopo le modifiche ad essi apportati, rispettivamente dagli artt. 7 e 2 del gia' menzionato d.P.R. n. 463 del 1982, abilitando la Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme sul segreto istruttorio, ad utilizzare e trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'impugnato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria, prevedono invece una via ulteriore e diversa attraverso la quale gli uffici finanziari, pur sempre ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti tributari, possono avere accesso ai documenti e ai dati riservati tenuti dalle aziende o dagli istituti di credito.
Massima n. 18069
La trasmissibilita' dei dati coperti da segreto bancario da parte della polizia giudiziaria a favore dell'amministrazione finanziaria, prevista, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, rispettivamente, dall'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, e successive modifiche, non e' in contrasto con la direttiva, in materia di segreto bancario, dell'art. 10, n. 12, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. Al riguardo infatti, posto che il significato sostanziale di tale direttiva (ved. massima D) e' quello di sottoporre i poteri di accertamento degli uffici tributari al principio di legalita', in modo che non possano esercitarsi arbitrariamente e indiscriminatamente, e' decisivo che l'accesso ai dati riservati cui si riferiscono le disposizioni in questione e' sottoposto a condizioni di predeterminazione legale e di controllo giudiziario, le quali anzi, proprio perche' attengono alla persecuzione dei reati sono definite, in conformita' al principio di riserva assoluta di legge stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., persino in modo piu' preciso e garantistico rispetto a quelle stabilite (v. massima F) dagli artt, 51 bis e 35 delle medesime leggi, per l'accertamento degli illeciti tributari da parte degli uffici delle imposte. Ne' rileva in contrario che, a differenza di queste (v. ancora massima F), nelle disposizioni in questione manchi una predeterminazione delle ipotesi legittimanti l'accesso ai dati riservati e che l'unico limite espressamente stabilito all'attivita' della polizia giudiziaria sia costituito dall'autorizzazione del giudice inquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in connessione con l'art. 10, n. 12, legge 9 ottobre 1971, n. 825.)
Massima n. 18070
La possibilita', per la polizia giudiziaria, di trasmettere agli uffici delle imposte, in relazione alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, in base agli art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modificati dagli artt. 7 e 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dati coperti dal segreto bancario, pur non incontrando ostacoli, per il bilanciamento dei valori costituzionali (ved. massime B e D), nei valori collegati al dovere di riserbo su cui il segreto bancario si fonda, trova tuttavia un limite nella imprescindibile esigenza che a quella trasmissione non consegua alcun pregiudizio agli interessi protetti con il segreto istruttorio. La previa autorizzazione del giudice, richiesta al riguardo, e che e' appunto diretta a regolare i confini e le possibili interferenze tra l'istruttoria penale e quella tributaria, e' infatti espressamente giustificata dall'esigenza di salvaguardare l'efficienza e il buon esito della indagine penale e di tutelare i diritti della persona che ad essa e' sottoposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 33, terzo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nei testi risultanti dopo le modifiche apportate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni), sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in connessione con la norma interposta contenuta nell'art. 10, n. 12, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze