Corte costituzionale
Sentenza n. 472/1992
Corte cost., sent. 24 novembre 1992, n. 472
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 472/1992
- Data di deposito
- 24 novembre 1992
- Data di decisione
- 10 novembre 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:472
Norme oggetto del giudizio
- nota (o lettera) del Presidente consiglio ministri del 4 gennaio 1992
- prot.9/Gab, lettera Commissario governo regione Umbria del 16 gennaio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Umbria n. 1178 del 21 febbraio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Umbria n. 1218 del 21 febbraio 1992
- deliberaz. commissione controllo reg. Umbria n. 1177 del 21 febbraio 1992
Parametri
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 114, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 3, Costituzione
- decreto del Presidente consiglio ministri del 11 marzo 1980
- art. 115, Costituzione
Massime
Massima n. 18904
Nel conflitto di attribuzione fra enti, va respinta l'eccezione di tardivita' del ricorso se la data di ricezione dell'atto impugnato sia contestata dal ricorrente e il resistente non offra alcuna prova certa in ordine ad essa. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non ha dato prova certa dell'avvenuta ricezione, da parte della Regione Umbria, del telex con cui sarebbe stato trasmesso l'atto statale successivamente impugnato dalla stessa regione).
Massima n. 18905
A differenza delle "attivita' promozionali", le "attivita' di mero rilievo internazionale" svolte all'estero dalle regioni non sono suscettibili di incidenza sulla politica estera dello Stato italiano o di impegnarne la responsabilita', onde per esse non e' necessaria la "previa intesa" con il Governo - richiesta invece per le attivita' promozionali - ma solo il "previo assenso" governativo, il quale e' caratterizzato da minor rigore formale rispetto all'"intesa", e puo' essere manifestato anche in forme implicite purche' la regione abbia avanzato la richiesta di assenso con ragionevole anticipo (donde l'opportunita' che il legislatore o il Governo possano fissare un termine di inoltro delle domande), in guisa da non precludere la possibilita' di un esplicito divieto governativo allo svolgimento dell'attivita'. Non spetta pertanto allo Stato il potere di richiedere alla Regione Umbria la "previa intesa", prevista dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le "attivita' di mero rilievo internazionale", di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987; sono conseguentemente annullate la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali) del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.SO.7/247, e la lettera del Commissario del Governo della Regione Umbria in data 16 gennaio 1992, prot. n. 9/Gab., nella parte in cui tali atti affermano la necessita' della "previa intesa" con il Governo per le "attivita' di mero rilievo internazionale" delle Regioni. - S. n. 179/1987.
Massima n. 18906
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Regione Umbria e lo Stato, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle impugnate deliberazioni della Commissione di controllo sugli atti regionali in data 21 febbraio 1992, in quanto le prime due (nn. 1177 e 1178) sono state revocate dalla stessa Commissione, mentre la terza (n. 1218) concerne un atto regionale annullato d'ufficio, che non puo' piu' produrre alcun effetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato il potere di richiedere alla Regione Umbria la "previa intesa", prevista dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le "attività di mero rilievo internazionale", di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1987, e, di conseguenza, annulla la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento affari regionali) del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.S0.7./247, e la lettera del Commissario del Governo della Regione Umbria in data 16 gennaio 1992, prot. n. 9 /Gab., nella parte in cui tali atti affermano la necessità della "previa intesa" con il Governo per le "attività di mero rilievo internazionale" delle Regioni;
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle deliberazioni della Commissione regionale di controllo sugli atti della Regione Umbria nn. 1177, 1178 e 1218 in data 21 febbraio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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