Corte costituzionale
Sentenza n. 464/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 464/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:464
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18932
La graduazione dei motivi di incostituzionalita' addotti dal giudice 'a quo' non preclude alla Corte la possibilita' di esaminarli in ordine diverso da quello prospettato ove (come nel caso) data la loro indipendenza logica non sia dato ravvisare fra di loro un rapporto di pregiudizialita'. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen., proposte dal giudice 'a quo', in via principale in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. ed in via fra loro ulteriormente subordinata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 42 Cost., essendo tra loro del tutto indipendenti sul piano logico, potevano essere esaminate anche in un ordine diverso.) - Sulla ammissibilita' di una formulazione delle questioni di legittimita' costituzionale in via gradata: S. n. 469/1988. - Sulla possibilita' che la Corte esamini in ordine diverso da quello suggerito dal rimettente: S. n. 34/1961.
Massima n. 18933
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod. pen. con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, presuppone una condotta di cui il possesso attuale di determinate cose, che, 'quoad personam', inducono al sospetto, non e' che una conseguenza; deve percio' escludersi che la norma in esame incrimini il mero sospetto in contrasto con il principio costituzionale secondo il quale ogni reato presuppone un "fatto commesso". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1881.
Massima n. 18934
Come la Corte ha gia' affermato, l'art. 708 cod.pen. che sanziona il possesso ingiustificato di valori, si limita a richiedere una attendibile e circostanziata spiegazione del possesso, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di somme ingenti o di cose pregiate e rare, oppure di somme modeste o di cose correnti; non e' percio' ravvisabile un contrasto con il diritto di difesa per il fatto che la norma in esame verrebbe a sanzionare il rifiuto di fornire giustificazioni in ordine alla provenienza del danaro o delle altre cose detenute, introducendo cosi' l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilita' per questo tipo di reato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod. pen.). - In senso conforme v. sent. nn. 110/1968 e 14/1971, e ord. nn. 88/1972 e 65/1981.
Massima n. 18935
Al pari di alcune misure di prevenzione poste a salvaguardia della genuinita' dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato, su cui la Corte ha gia' avuto occasione di pronunciarsi in riferimento all'art. 42 Cost., l'art. 708 cod pen., con il sanzionare il possesso ingiustificato di valori, tende a far conseguire ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprieta' invocato con il riferimento alla norma parametro e non e' percio' in contrasto con il principio costituzionale che tutela la proprieta' privata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 cod.pen.). - Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sorte riguardo alle misure antimafia: O. nn. 675/1988 e 105/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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