Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1992
Corte cost., sent. 13 novembre 1992, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1992
- Data di deposito
- 13 novembre 1992
- Data di decisione
- 2 novembre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 404 del 27 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18928
Rispetto alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 Cost. - per la inapplicabilita' agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri - sancita dall'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404 - del beneficio - accordato agli ufficiali del "ruolo speciale" dell'Esercito dall'art. 24, comma quarto, l. 19 maggio 1986, n. 224 - della promozione "il giorno precedente" a quello del compimento della anzianita' di servizio da parte degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, non puo' considerarsi "ius superveniens" la disposizione dell'art. 2, l. 28 febbraio 1992, n. 217, con la quale e' stata conferita delega al Governo per l'istituzione, per gli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente, anche di un "ruolo speciale", allo stato per gli stessi (v. massima C) non previsto. Prima dell'esercizio della delega, infatti, tale disciplina, benche' indicativa di una tendenza all'omogeneita' con la situazione normativa degli ufficiali dell'Esercito, non puo' mutare quella degli ufficiali dei carabinieri quale esistente all'epoca in cui la questione e' sorta.
Massima n. 18929
Nel bilanciamento fra esigenze, ciascuna delle quali appare meritevole di considerazione, spetta al legislatore di valutarne le priorita'.
Massima n. 18930
La suddivisione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in due ruoli, e, in particolare, la previsione della confluenza nel primo di essi, promiscuamente, di ufficiali in s.p.e., sia provenienti dall'accademia sia di complemento gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento - che, parimenti ai sottufficiali in s.p.e., abbiano superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9, l. n. 1414 del 1964) - rende non omogenea la situazione dell'Arma rispetto a quella dell'Esercito, nel quale e' invece prevista una ripartizione nei tre ruoli, con conseguente, distinta sistemazione di dette categorie di ufficiali. Non e' quindi irragionevole che il legislatore, al fine di evitare una incidenza sull'assetto dell'unico ruolo degli ufficiali in s.p.e., che avrebbe sconvolto le posizioni gia' conseguite dai provenienti dall'accademia, abbia statuito - con apposita norma - di non estendere all'Arma dei carabinieri il meccanismo di promozione di cui all'art. 24, comma quarto, l. n. 224 del 1986, applicabile all'Esercito - che prevede la promozione degli ufficiali in s.p.e. provenienti dal ruolo ad esaurimento "il giorno precedente" a quello del compimento dell'anzianita' di servizio da parte di coloro che siano rimasti nel medesimo ruolo (ad esaurimento) - cosi' attuando una valutazione di priorita' tra i contrapposti interessi (v. massima A) esente da censure, anche sotto il profilo formulato in riferimento ai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 97).
Massima n. 18931
Nel giudizio di legittimita' costituzionale e' superfluo stabilire se la norma impugnata abbia carattere interpretativo quando, come nel caso, vertendo la questione su una deroga che essa comunque contiene, si debba, sia nell'uno che nell'altro caso, escludere la dedotta irragionevolezza della deroga stessa. (Nella specie la Corte ha escluso che costituisse autonomo profilo di censura la natura sostanzialmente innovativa, ritenuta dal giudice 'a quo', della disposizione dell'art. 10, l. 27 dicembre 1990, n. 404, - al riguardo ved. massima C - secondo la quale "il comma 4 dell'art. 24, l. 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della l. 27 dicembre 1990 n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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