Corte costituzionale
Sentenza n. 406/1992
Corte cost., sent. 29 ottobre 1992, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/1992
- Data di deposito
- 29 ottobre 1992
- Data di decisione
- 21 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 41, comma 6, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 10, comma 3, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 10, comma 6, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 11, comma 2, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 18, comma 4, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 19, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 4, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 40, comma 1, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 40, comma 2, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 40, comma 2, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Massime
Massima n. 18817
La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104 del 1992, rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita, e' volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile,quale quello di garantire in tutto il territorio un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps e la cui realizzazione investe necessariamente lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge stessa e secondo le modalita' ed i limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'interesse medesimo.
Massima n. 18818
Inammissibilita' dell'impugnativa in quanto, a prescindere dalla considerazione che il tipo di provvidenza in questione non si presta ad essere ricompreso nella sola materia della beneficenza pubblica, ancorche' latamente intesa, la censura formulata e' assolutamente generica e priva di motivazione. - Con pronunce di inammissibilita' per motivi di tal genere: S. nn. 517/1987, 998/1988, 1031/1988, 1111/1988, 242/1989, 459/1989, 85/1990.
Massima n. 18819
La posizione dei rappresentanti regionali nell'ambito del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in termini di mero "avvalimento" da parte di tale organo, non e' idonea a salvaguardare il ruolo delle Regioni, quali enti dotati di autonomia politica costituzionalmente garantita, in relazione ai compiti assegnati al Comitato stesso (in particolare quelli di consulenza sulla ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e provinciali, e di approvazione di altri criteri di ripartizione del fondo medesimo) compiti che, per l'eterogeneita' della materia e l'intreccio delle competenze che vi regna, coinvolgono anche in vario modo settori affidati alle attribuzioni delle Regioni stesse. L'apporto dei rappresentanti regionali deve quindi configurarsi come vera e istituzionale partecipazione all'attivita' del Comitato e pertanto, dovendosi escludere la possibilita' di una interpretazione correttiva della norma denunziata, va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 41, sesto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziche' "e' composto da".
Massima n. 18820
Il parere obbligatorio - e non anche vincolante - della Regione in ordine alla congruita', rispetto ai programmi regionali, dei contributi di comuni, comunita' montane e u.s.l., volti alla realizzazione e al sostegno di case-alloggio e centri riabilitativi, promossi da I.P.A.B. e da vari enti privati, (art. 10, terzo comma. l. n. 104 del 1992) puo' considerarsi uno strumento idoneo e sufficiente a salvaguardare il ruolo della Regione medesima, ruolo che peraltro risulta garantito anche dal potere di dettare la normativa nel quadro della quale, (art. 40, comma primo, legge citata), i comuni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali debbono attuare gli interventi sociali e sanitari previsti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18821
La sottrazione all'approvazione regionale dei progetti edilizi concernenti immobili da destinare alle comunita' alloggio e ai centri socio-riabilitativi, gia' approvati dalle autorita' comunali, in qualita' di varianti del piano regolatore, e' giustificata dalla necessita' di snellire ed accelerare al massimo la realizzazione, da parte di enti pubblici o sotto il controllo di questi, di opere destinate a fronteggiare preminenti e pressanti esigenze di soggetti portatori di handicaps in situazione di gravita'; ne' la previsione di simili varianti automatiche puo' ritenersi sprovvista di contestuali cautele e vincoli intesi ad assicurare una equilibrata soddisfazione dei diversi interessi afferenti al governo del territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma sesto, l. 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18822
Il riconoscimento, nell'art. 11, secondo comma. legge n. 104 del 1992, del rimborso per il soggiorno in albergo di handicappati ed eventuali accompagnatori, costituisce una ipotesi di deroga al regime ordinario, che esclude di norma dal rimborso le spese di soggiorno (art. 6, comma quattordicesimo, stessa legge) e, al tempo stesso, il parere previsto al riguardo da parte della Commissione centrale presso il Ministero della Sanita' - nella quale peraltro sono presenti anche rappresentanti della Regione - risponde all'esigenza, particolarmente pressante in siffatte ipotesi, di assicurare la piu' rigorosa applicazione di criteri uniformi in tutto il territorio nazionale, con conseguente esclusione della denunciata lesione delle competenze regionali (v. in proposito l'art. 7, secondo e terzo comma del decreto del Ministro della Sanita' 3 novembre 1989, recante criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18823
Come gia' chiarito dalla Corte, la materia dell'occupazione e' affidata alla responsabilita' finale e globale dello Stato. E' pertanto legittima la previsione, nell'art. 18, quarto comma, l. n. 104 del 1992, riguardo alle convenzioni da porre in essere per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro, di uno schema-tipo, approvato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanita' e degli affari sociali, schema-tipo indispensabile per conferire alle convenzioni quel minimo di uniformita' in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quarto comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia). - S. nn. 799/1988, 998/1988; 49/1991.
Massima n. 18824
L'affidamento dell'accertamento dell'handicap alle commissioni mediche presso le unita' sanitarie locali ha rilevanza per tutti gli interventi previsti dalla legge, anche esorbitanti dalle competenze regionali (quali ad esempio, l' inserimento nel mondo del lavoro e nella scuola, etc.) cosicche' non puo' lamentarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 19, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18825
Il criterio della priorita' della utilizzazione dei servizi gia' esistenti, da osservarsi nell'attuare gli interventi sociali e sanitari previsti dalla l. n. 104 del 1992, non e' lesivo delle competenze regionali in quanto non e' dettato solo e direttamente per i comuni e gli altri enti minori, ma si impone innanzi tutto come "principio fondamentale" alla normativa regionale nel cui quadro, debbono svolgersi le attivita' previste dalla legge stessa. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18826
Ai sensi dell'art. 128 Cost., la disciplina delle funzioni dei comuni, e del modo in cui esse debbano svolgersi in ambito intracomunale e' riservata allo Stato; conseguentemente, non puo' ritenersi lesiva delle competenze regionali l'attribuzione agli statuti comunali della disciplina delle modalita' di coordinamento degli speciali interventi per gli handicappati con gli altri servizi sociali, sanitari ed educativi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, secondo comma. l. 5 febbraio 1992, n. 104, sollevata dalla regione Lombardia).
Massima n. 18827
Inammissibilita' dell'impugnativa perche' assolutamente generica e priva di motivazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da";
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 10, commi terzo e sesto, 11, comma secondo, 18, comma quarto, 19, 40, commi primo e secondo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sollevate dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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