Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1992

Corte cost., sent. 26 ottobre 1992, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/1992
Data di deposito
26 ottobre 1992
Data di decisione
19 ottobre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:401

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 27 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 18853

Il d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109, contenente l'attuazione delle direttive comunitarie n. 395 e 396 del 1989 in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari, abrogando espressamente le altre disposizioni in materia incompatibili, mira a fornire una disciplina organica in tema di etichettatura con particolare riferimento alla materia del commercio e alla connessa protezione del consumatore, tendendo ad assicurare il massimo della trasparenza nelle vendite. Poiche' detta materia, in funzione precipua della protezione del consumatore, e' di spettanza dello Stato, legittimamente l'art. 18, terzo comma, del citato decreto legislativo attribuisce agli uffici statali, implicitamente, la competenza a ricevere il rapporto per le relative infrazioni ed, esplicitamente, quella di ricevere il versamento degli importi. Cadono quindi le censure di incostituzionalita' formulate, in riferimento agli artt. 117 e 118, nonche' all'art. 119, Cost., in base al comune errato presupposto che la normativa in questione dovesse farsi rientrare nella materia, di competenza regionale, dell'igiene e sanita'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Toscana nei confronti dell'art. 118, terzo comma, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109). - Sulla competenza delle regioni in tema di sanzioni per infrazioni a norme attinenti a materie di competenza regionale (nei casi di specie: igiene e sanita'): S. nn. 1034/1988 e 166/1989. ____________ N.B.: Pur riguardando la questione suindicata (sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.) le modifiche apportate alla motivazione della sentenza con la ordinanza di correzione n. 98/1993 non rilevano nel testo della massima.

Massima n. 18854

Nei giudizi (principali o incidentali) di legittimita' costituzionale non possono essere presi in esame i profili (nella specie il profilo dedotto in riferimento all'art. 97 Cost.) della sollevata questione (nel caso vertente su specifiche competenze di uffici statali nelle procedure attivate in seguito ad infrazioni alle nuove norme sulla etichettatura dei prodotti alimentari contenute nel d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109) a sostegno dei quali nell'atto di promovimento (nella specie ricorso della Regione Toscana) non sia stata svolta alcuna argomentazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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