Corte costituzionale

Sentenza n. 396/1992

Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 396

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
396/1992
Data di deposito
19 ottobre 1992
Data di decisione
7 ottobre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:396

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18748

E' irrilevante, ai fini della decisione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 53, 24 e 113, e 3 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (concernente la riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui, in caso di imposta, o di parte di imposta, indebitamente pagata, "fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data del versamento, anche quando i presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente". Nel caso di specie, infatti, avendo il contribuente corrisposto con erroneo riferimento alla dichiarazione per il 1980 un'imposta per plusvalenza per la vendita di un appartamento effettuata nel 1979, i presupposti di legge per il rimborso non si sono verificati successivamente alla scadenza del termine di cui all'indicato art. 38, ma sono coevi al pagamento, cosicche', potendo la restituzione essere richiesta immediatamente, e' circostanza di mero fatto, e percio' irrilevante, la cognizione del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito dell'accertamento tributario, successivamente avvenuto riguardo ai redditi del 1979. La eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice rimettente, e' pertanto ininfluente nel processo di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in parte qua.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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