Corte costituzionale
Sentenza n. 396/1992
Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 396/1992
- Data di deposito
- 19 ottobre 1992
- Data di decisione
- 7 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:396
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18748
E' irrilevante, ai fini della decisione del giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 53, 24 e 113, e 3 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (concernente la riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui, in caso di imposta, o di parte di imposta, indebitamente pagata, "fa decorrere il termine di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso dalla data del versamento, anche quando i presupposti di legge del rimborso medesimo siano maturati successivamente". Nel caso di specie, infatti, avendo il contribuente corrisposto con erroneo riferimento alla dichiarazione per il 1980 un'imposta per plusvalenza per la vendita di un appartamento effettuata nel 1979, i presupposti di legge per il rimborso non si sono verificati successivamente alla scadenza del termine di cui all'indicato art. 38, ma sono coevi al pagamento, cosicche', potendo la restituzione essere richiesta immediatamente, e' circostanza di mero fatto, e percio' irrilevante, la cognizione del carattere "indebito" della prestazione soltanto a seguito dell'accertamento tributario, successivamente avvenuto riguardo ai redditi del 1979. La eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nei sensi indicati dal giudice rimettente, e' pertanto ininfluente nel processo di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in parte qua.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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