Corte costituzionale
Sentenza n. 395/1992
Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 395/1992
- Data di deposito
- 19 ottobre 1992
- Data di decisione
- 7 ottobre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
Massime
Massima n. 18838
Difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza con cui la Corte di cassazione ha proposto incidente di costituzionalita' nei confronti dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai Commissari per il riordinamento degli usi civici possano essere promossi "anche di ufficio". La questione e' stata infatti sollevata in giudizio promosso con ricorso, ex art. 111 Cost., contro una sentenza del Commissario regionale per gli usi civici in Abruzzo nel frattempo annullata dalla Corte d'appello di Roma, e pertanto ai fini di una valutazione esauriente della rilevanza il giudice 'a quo', non appagandosi della considerazione - posta, al riguardo, a base del provvedimento di rimessione - che i capi della sentenza commissariale contro i quali era stato proposto il ricorso per cassazione non sono soggetti ad appello, avrebbe dovuto appurare ulteriormente se, dato che la decisione commissariale era stata annullata in appello non per motivi di merito, ma per un difetto originario di integrita' del contraddittorio tale da travolgere l'intero giudizio, il proposto ricorso per Cassazione potesse ritenersi egualmente ammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 29, primo comma, legge 16 giugno 1927, n. 1766, 'in parte qua'.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r. d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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