Corte costituzionale

Sentenza n. 395/1992

Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
395/1992
Data di deposito
19 ottobre 1992
Data di decisione
7 ottobre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:395

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1927

Parametri

Massime

Massima n. 18838

Difetta di motivazione in punto di rilevanza la ordinanza con cui la Corte di cassazione ha proposto incidente di costituzionalita' nei confronti dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti ai Commissari per il riordinamento degli usi civici possano essere promossi "anche di ufficio". La questione e' stata infatti sollevata in giudizio promosso con ricorso, ex art. 111 Cost., contro una sentenza del Commissario regionale per gli usi civici in Abruzzo nel frattempo annullata dalla Corte d'appello di Roma, e pertanto ai fini di una valutazione esauriente della rilevanza il giudice 'a quo', non appagandosi della considerazione - posta, al riguardo, a base del provvedimento di rimessione - che i capi della sentenza commissariale contro i quali era stato proposto il ricorso per cassazione non sono soggetti ad appello, avrebbe dovuto appurare ulteriormente se, dato che la decisione commissariale era stata annullata in appello non per motivi di merito, ma per un difetto originario di integrita' del contraddittorio tale da travolgere l'intero giudizio, il proposto ricorso per Cassazione potesse ritenersi egualmente ammissibile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 29, primo comma, legge 16 giugno 1927, n. 1766, 'in parte qua'.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r. d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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