Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:370

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 2, comma 1, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 3, comma 1, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 4, comma 2, decreto ministeriale del 16 ottobre 1991
  • art. 4, comma 1, decreto ministeriale del 16 ottobre 1991
  • art. 4, comma 3, decreto ministeriale del 16 ottobre 1991
  • art. 8, decreto ministeriale del 16 ottobre 1991
  • art. 3, comma 3, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 3, comma 4, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 5, comma 2, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 5, comma 1, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 4, comma 3, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 4, comma 4, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 5, comma 3, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991
  • art. 6, decreto ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, n. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 91, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18682

La censura regionale proposta nei confronti del d.m. 16 ottobre 1991, attuativo dell'art. 1, quarto comma, l. n. 284 del 1991, sostenendo la complessiva strumentalita' di esso al fine - ritenuto incostituzionale - della istituzione del regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri, introdotto dalla detta legge, e' rivolta a far valere non gia' la pretesa illegittimita' del decreto in questione, bensi' una lesione delle competenze della ricorrente in materia di turismo e industria alberghiera, conseguente alla norma di legge disciplinante tale liberalizzazione, e la cui sussistenza e' stata peraltro esclusa dalla Corte con precedente decisione. E quindi inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, nel suo complesso. - S. n. 188/1992.

Massima n. 18690

Il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma quarto, l. 25 agosto 1991, n. 284, sulla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e, in conformita' ad esso, disciplina le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei servizi turistici delle altre strutture ricettive, comunicati dagli operatori del settore alle Regioni e alle Province autonome "ai soli fini della pubblicita' di cui al r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, (convertito, con modificazioni dalla l. 26 marzo 1936, n. 526, e successive modifiche): e, cioe', della pubblicazione delle tariffe relative nell'annuario ufficiale E.N.I.T., la cui disciplina e la cui cura - come la Corte ha gia' precisato - sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato, anche dopo l'emanazione dell'art. 56, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Non puo' quindi ritenersi che l'adozione di detto decreto risulti lesiva delle competenze assicurate alle Regioni e alle Province autonome in materia di turismo e industria alberghiera, salvo a verificarne la compatibilita' costituzionale in relazione alle singole disposizioni. - S. n. 188/1992.

Massima n. 18691

L'obbligo al rispetto della normativa nazionale e regionale nel comunicare alle Regioni e Province autonome i prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore - ai sensi dell'art. 2, primo comma, d.m. 16 ottobre 1991 - deve intendersi riferito anche alla normativa provinciale: questa, infatti, in mancanza di esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della "normativa regionale" contenuta nella disposizione predetta. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui al citato art. 2, primo comma, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso della provincia di Bolzano.

Massima n. 18693

L'obbligo di comunicazione alle Regioni e Province autonome dei prezzi minimi e massimi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche, posto a carico degli operatori del settore dall'art. 3, d.m. 16 ottobre 1991, e' finalizzato alla sola pubblicazione di tali dati nell'annuario ufficiale E.N.I.T. e non puo' avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, la cui imposizione e il cui contenuto e' oggetto delle competenze regionali o provinciali. La norma, come puo' evincersi dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 3, primo comma, e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana

Massima n. 18694

La fissazione dei termini per la comunicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive e delle attivita' turistiche o la predeterminazione delle modalita' per la loro comunicazione, alle Regioni e alle Province autonome (art. 4, d.m. 16 ottobre 1991), non sono dirette a interferire con le distinte "denunce" che gli operatori del settore sono tenuti a fare in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposta, ma rientrano nel potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, in quanto si collegano ad una disposizione di legge (art. 3, l. n. 292 del 1990) relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, primo e secondo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione dell'annuario e, conseguentemente, sono rigettati i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla regione Toscana.

Massima n. 18695

La comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive all'E.N.I.T., per il tramite delle Regioni o delle Province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreche' queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega (art. 4, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991), va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991, le modalita' di cui all'art. 4, terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi pervisti e finalizzati, all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Toscana. - S. n. 188/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 496 del 1992.

Massima n. 18696

Il rinvio al r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento, da parte del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto stesso, deve essere senza dubbio inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle "denunce" di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Spetta, pertanto, allo Stato stabilire le modalita' di cui all'art. 8 del predetto decreto 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, e' rigettato il ricorso della Provincia autonoma di Trento.

Massima n. 18697

Il divieto che l'art. 3, terzo comma, d.m. 16 ottobre 1991, impone agli operatori delle strutture turistiche ricettive in ordine alla possibilita' di praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi rispetto a quelli comunicati alle Regioni e Province autonome, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991 n. 284 - del quale detto decreto e' attuativo - determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Infatti, il divieto in questione - gia' contenuto originariamente nell'art. 9, r.d. n. 2049 del 1935 - e' attualmente inerente ad una materia demandata alle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni e alle Province autonome e con le quali interferisce illegittimamente. Non spetta pertanto allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui all'art. 3, terzo comma, e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" il suddetto decreto. - v. s. n. 188/1992.

Massima n. 18698

L'obbligo posto dall'art. 3, quarto comma, d.m. 16 ottobre 1991, agli operatori delle strutture turistiche ricettive, nel caso in cui venga praticato un prezzo complessivo per i servizi delle strutture e delle attivita' turistiche, di attenersi ad un prezzo non superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti, non rientra nelle materie riservate allo Stato - e, piu' precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo - dal momento che, l'obbligo stesso inerisce a materie affidate alle Regioni e alle Province autonome (v. massima H). Non spetta, pertanto, allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in data 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui all'art. 3, quarto comma, e conseguentemente e' annullato "in parte qua" il suddetto decreto. - S. n. 188/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 496 del 1992.

Massima n. 18699

Gli obblighi posti a carico degli operatori del settore turistico dal d.m. 16 ottobre 1991, quali quelli inerenti alla comunicazione alle Regioni e Province, entro trenta giorni, della apertura del nuovo esercizio o della cessione o cessazione dell'attivita' (art. 4, quarto comma), alla esposizione della tabella e del cartellino dei prezzi (art. 5, primo e secondo comma), nonche' la disposizione secondo cui una copia vidimata della comunicazione dei prezzi dei servizi delle strutture e delle attivita' turistiche rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato, (art. 4, terzo comma) interferiscono illegittimamente con la disciplina delle "denunce" di spettanza regionale o provinciale (ai sensi dell'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977 e norme di attuazione e dei relativi statuti speciali: art. 8, d.P.R. n. 469 del 1987, 19, secondo comma, d.P.R. n. 526 del 1987) ed eccedono palesemente dalla finalita' della pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale curata dall'E.N.I.T. (v. massima B; art. 1, terzo comma, l. n. 284 del 1991). Non spetta quindi allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui agli artt. 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'E.N.I.T., e quarto comma, 5, primo e secondo comma, e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" il suddetto decreto. - S. n. 188/92.

Massima n. 18700

Le disposizioni di cui agli artt. 5, terzo comma, e 6, d.m. 16 ottobre 1991 che, rispettivamente, impongono agli operatori del settore turistico la predisposizione della tabella e del cartellino dei prezzi dei servizi, secondo le indicazioni delle Regioni e delle Province autonome e conferiscono a queste ultime la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio, operano un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse - peraltro gia' spettanti alle Regioni e alle Province autonome in base alla legge - attraverso un atto, il decreto ministeriale, del tutto inidoneo allo scopo. Non spetta, pertanto, allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, stabilire le modalita' di cui agli artt. 5, terzo comma, e 6, e, conseguentemente, e' annullato "in parte qua" il predetto decreto. - S. nn. 349/1991, 465/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 496 del 1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;

dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo comma, limitatatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'ENIT della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'ENIT, e quarto comma, e 5, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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