Corte costituzionale
Sentenza n. 353/1992
Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/1992
- Data di deposito
- 23 luglio 1992
- Data di decisione
- 8 luglio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 1048 del 18 ottobre 1961
- art. 2, legge n. 411 del 30 dicembre 1991
- art. 2, n. 2, legge n. 1048 del 18 ottobre 1961
- art. 6, legge n. 411 del 30 dicembre 1991
- art. 3, legge n. 411 del 30 dicembre 1991
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 57, statuto regione Toscana
- art. 123, Costituzione
Massime
Massima n. 18738
L'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, (gia' denominato Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e che demanda a detto ente la progettazione, l'esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' la relativa gestione, esercizio e manutenzione, delimita tali attribuzioni stabilendo che queste possono essere esercitate "nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e foreste dalla legislazione vigente". Statuisce inoltre che le attribuzioni devolute all'ente irriguo si esplicano "nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979", che, dopo il trasferimento alle regioni delle competenze nella materia in questione, determina "le funzioni residue dell'ente", circoscrivendole alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, relative a bacini idrografici interregionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977 n. 984. Ne discende che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Toscana - la suindicata disposizione non realizza alcuna modifica in "majus" delle competenze dell'ente irriguo e risulta quindi, rispettosa sia dell'attribuzione primaria, sia dei successivi trasferimenti alle regioni, delle materie attinenti alla difesa idraulica, alla bonifica e, nell'ambito di essa, all'irrigazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, lett. a) della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411.)
Massima n. 18739
L'art. 2, n. 2, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, (gia' denominato Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) che prevede la possibilita' che all'ente siano affidati interventi per incarico o concessione della Regione Toscana, o per affidamento da enti locali territoriali, in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, non altera le attribuzioni regionali in materia di bonifica, ed anzi le presuppone, trattandosi di norma, nella sua essenza, a carattere ricognitivo e facoltativo, il cui concreto funzionamento e' rimesso alla piena discrezionalita' della Regione Toscana, oltreche' degli enti titolari od affidatari, in base alla legge regionale, dei poteri in materia, e che, del resto, indica, senza alcuna efficacia vincolante, l'ente irriguo come possibile destinatario di affidamenti tecnici. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dell'art, 2, n. 2, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411).
Massima n. 18740
La modificazione in "Ente irriguo Umbro-Toscano" della precedente denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, disposto dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, si giustifica con il carattere pluriregionale che ha assunto l'attivita' dell'ente e, comunque, non incide in alcun modo sulla qualifica e sulle attribuzioni, legittimamente devolute all'ente, ne' e' idonea a produrre riflessi sulla posizione di esso: ne consegue che e' del pari non idonea a produrre alcuna lesione delle competenze spettanti in materia di bonifica alla Regione Toscana ed inoltre, considerate le rilevate funzioni dell'ente, non appare priva di congruenza e di razionalita' rispetto al fine perseguito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione ed all'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411). - Sull'art. 97, in termini, v. S. 331/1988.
Massima n. 18741
Poiche', a norma dell'art. 123 della Costituzione, "ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione", spetta a detto Ente, per mezzo dello statuto e delle proprie leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi e cio' anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. Ne consegue che l'art. 3 della legge statale 30 dicembre 1991, n. 411, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, prevede la nomina, nel Consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, di tre rappresentanti della Regione Toscana, designati dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze, incorre in una duplice violazione del citato precetto costituzionale, sia in ordine alla individuazione dell'organo che provvede alla designazione, sia in ordine alla determinazione del criterio di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, onde va dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte 'qua'. - Sulla ripartizione di competenze in ordine alla materia dell'organizzazione interna della Regione, v., in termini, S. n. 407/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni), nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 1 lett. a) e n. 2 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048, così come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411; nonché dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, sollevate con ricorso in via principale 29 gennaio 1992 della Regione Toscana in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 123 della Costituzione e all'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 343.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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