Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1992

Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
340/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:340

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18705

L'assetto normativo divisato dal giudice 'a quo' nel sollevare questione di legittimita' costituzionale contestando, nei confronti sia dell'art. 70 sia dell'art. 71 cod.proc.pen., che la possibilita' di sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato, sia stata in essi prevista solo nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta e non anche in quella di infermita' mentale - non coincidente con la totale incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, puo' essere realizzato solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, le parole "sopravvenuta al fatto". Deve quindi ritenersi che l'art. 71 cod.proc.pen. sia stato erroneamente evocato nel proposto incidente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Massima n. 18706

L'art. 70 cod.proc.pen., concernente la sospensione del procedimento per infermita' mentale dell'imputato, va inteso nel senso che la sospensione puo' essere bensi' disposta nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta, ma non anche in quella di infermita' mentale - che non comporti incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi. Tale interpretazione, fatta palese dalla lettera del precetto, appare perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, sia nel progetto del 1978 (art. 74) che in quello preliminare del 1988, e si rileva in modo assolutamente inequivoco dalla Relazione al testo definitivo (pag. 171) sicche' deve respingersi la tesi prospettata in contrario dall'Avvocatura dello Stato.

Massima n. 18707

La impossibilita' della sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato che, non comportando totale incapacita' di intendere o di volere, sussista al "tempus commissi delicti" e successivamente perduri, vulnera il diritto di autodifesa dell'imputato, data l'eventualita' che all'esito del processo, senza che egli sia stato in grado di parteciparvi coscientemente, venga pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna con conseguente applicazione della pena. Va quindi dichiarata, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - restando assorbita la verifica relativa all'altro parametro invocato (art. 3 Cost.) - la illegittimita' costituzionale dell'art. 70, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, con le parole "sopravvenuta al fatto", consente la sospensione del processo in questa sola ipotesi. - Su analoga questione, sollevata a suo tempo nei confronti dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930, ma in relazione all'ipotesi in cui l'infermita' mentale dell'imputato risalente al momento del fatto comportasse una totale incapacita' di intendere o di volere che comunque avrebbe impedito la condanna: S. n. 23/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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