Corte costituzionale
Sentenza n. 333/1992
Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/1992
- Data di deposito
- 15 luglio 1992
- Data di decisione
- 2 luglio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:333
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 292 del 10 luglio 1984
- art. 2, comma 1, legge n. 292 del 10 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 18567
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata relativamente a norma concernente i profili iniziali per l'assunzione in prova, e percio' affatto estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo'.
Massima n. 18568
Manifesta inammissibilita' della questione in riferimento agli artt. 37 e 41 Cost., non trattandosi nel giudizio 'a quo' ne' di lavoro femminile o minorile, ne' di limiti alla liberta' di iniziativa economica privata.
Massima n. 18569
La norma dell'art. 2, primo comma, della legge n. 292 del 1984, sul nuovo assetto del personale dell'Azienda delle F.S., che - alla stregua dell'annesso "quadro di corrispondenza" - prevede l'inquadramento degli applicati capo r.e. - gia' macchinisti di prima classe dichiarati inidonei per cause di servizio - nella quinta categoria professionale, ha attribuito a tali dipendenti quanto loro spettava in ragione della qualifica rivestita in quel momento, la quale, peraltro, era stata agli stessi assegnata su domanda e in applicazione del trattamento privilegiato riservato dall'art. 49 della precedente legge n. 425 del 1958. Non puo' quindi istituirsi, in base alla precedente qualifica di macchinisti, gia' perduta da tempo dagli interesssati (nella specie fin dal 1977), un confronto con la categoria dei macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni e collocati in disponibilita', i quali, in virtu' della conservazione di tale qualifica originaria, sono stati inquadrati - ai sensi della postilla a) annessa al quadro - nella sesta categoria. D'altronde, pur ammettendo tale confronto, la disparita' di trattamento che ne risulta tra i due gruppi di ex macchinisti, essendo una conseguenza fortuita di una prassi "extra ordinem" seguita, riguardo agli appartenenti al secondo, dai preposti alla gestione del personale ferroviario (che li avevano tenuti in disponibilita' assai piu' del massimo di due anni previsto dall'art. 100, terzo comma, della citata legge n. 425 del 1958) non puo' convertirsi in un argomento di illegittimita' costituzionale delle norme di inquadramento delle categorie funzionali di cui alla legge n. 292, ne' in riferimento al principio di eguaglianza, ne', conseguentemente, in riferimento ai principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme e della garanzia della giusta retribuzione, anche invocati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.).
Per questi motivi
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 37 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata n. 292 del 1984, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 37 e 41 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/92.
F.to
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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