Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:333

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 292 del 10 luglio 1984
  • art. 2, comma 1, legge n. 292 del 10 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 18567

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto sollevata relativamente a norma concernente i profili iniziali per l'assunzione in prova, e percio' affatto estranea al caso oggetto del giudizio 'a quo'.

Massima n. 18568

Manifesta inammissibilita' della questione in riferimento agli artt. 37 e 41 Cost., non trattandosi nel giudizio 'a quo' ne' di lavoro femminile o minorile, ne' di limiti alla liberta' di iniziativa economica privata.

Massima n. 18569

La norma dell'art. 2, primo comma, della legge n. 292 del 1984, sul nuovo assetto del personale dell'Azienda delle F.S., che - alla stregua dell'annesso "quadro di corrispondenza" - prevede l'inquadramento degli applicati capo r.e. - gia' macchinisti di prima classe dichiarati inidonei per cause di servizio - nella quinta categoria professionale, ha attribuito a tali dipendenti quanto loro spettava in ragione della qualifica rivestita in quel momento, la quale, peraltro, era stata agli stessi assegnata su domanda e in applicazione del trattamento privilegiato riservato dall'art. 49 della precedente legge n. 425 del 1958. Non puo' quindi istituirsi, in base alla precedente qualifica di macchinisti, gia' perduta da tempo dagli interesssati (nella specie fin dal 1977), un confronto con la categoria dei macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni e collocati in disponibilita', i quali, in virtu' della conservazione di tale qualifica originaria, sono stati inquadrati - ai sensi della postilla a) annessa al quadro - nella sesta categoria. D'altronde, pur ammettendo tale confronto, la disparita' di trattamento che ne risulta tra i due gruppi di ex macchinisti, essendo una conseguenza fortuita di una prassi "extra ordinem" seguita, riguardo agli appartenenti al secondo, dai preposti alla gestione del personale ferroviario (che li avevano tenuti in disponibilita' assai piu' del massimo di due anni previsto dall'art. 100, terzo comma, della citata legge n. 425 del 1958) non puo' convertirsi in un argomento di illegittimita' costituzionale delle norme di inquadramento delle categorie funzionali di cui alla legge n. 292, ne' in riferimento al principio di eguaglianza, ne', conseguentemente, in riferimento ai principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme e della garanzia della giusta retribuzione, anche invocati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.).

Per questi motivi

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 37 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata n. 292 del 1984, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 37 e 41 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/92.

F.to

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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