Corte costituzionale
Sentenza n. 307/1992
Corte cost., sent. 1° luglio 1992, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/1992
- Data di deposito
- 1° luglio 1992
- Data di decisione
- 18 giugno 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Liguria n. 1 del 8 gennaio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18529
Sia le direttive C.E.E. (in specie la n. 78/319) che la disciplina statale di attuazione (il d.P.R. n. 915 del 1982), in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi tra cui lo stoccaggio provvisorio, prevedono per tutte le fasi, senza alcuna eccezione, l'obbligo della autorizzazione (art. 16 d.P.R. n. 915 del 1982), in mancanza della quale la legge statale commina sanzioni penali (art. 26 d.P.R. 915 del 1982). Secondo la interpretazione giurisprudenziale, i suddetti atti normativi, comunitari e statali, escludono anche la possibilita' di una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, proprio perche' si impone la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione). Tali principi, posti dalla legge statale, con uniformita' di trattamento in tutto il territorio nazionale, in adempimento dei contratti obblighi internazionali, risultano quindi violati dall'art. 18, primo comma, della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990, il quale, in presenza di determinate condizioni e senza nulla prevedere in merito alle modalita' dell'accertamento e del controllo della loro ricorrenza e osservanza, e senza nemmeno indicare gli organi o le persone ad essi preposti, consente che lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi sia effettuato senza autorizzazione specifica. Pertanto - assorbite le altre censure formulate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost. - la norma regionale va dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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