Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1992

Corte cost., sent. 24 giugno 1992, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/1992
Data di deposito
24 giugno 1992
Data di decisione
15 giugno 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 122, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 18471

Il principio di legalita' della pena, stabilito dall'art. 1 cod. pen. e costituzionalmente garantito dall'art. 25, secondo comma, Cost., non impone al legislatore di determinare in misura fissa e rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato, ma solo di predeterminare la pena fra un minimo ed una massimo conferendosi, nel contempo, al giudice il potere discrezionale di determinare in concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare al fine di adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso singolo; la predeterminazione legislativa del limite minimo e massimo della pena irrogabile per ciascun tipo di reato rappresenta, da un lato, un limite alla discrezionalita' giudiziale e, dall'altro, costituisce un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di essa, senza il quale il potere cosi' riconosciuto al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalita'. - In senso conforme, S. nn. 15/1962, 29/1962, 67/1963, 203/1991 e 285/1991. Sul ruolo della discrezionalita' del giudice nei sistemi penali moderni, v. S. n. 50/1980.

Massima n. 18472

Il conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in concreto la pena in modo da tener conto delle specifiche esigenze dei singoli casi si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, contribuendo, da un lato, a rendere quanto piu' possibile "personale" la responsabilita' penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, comma primo, e dall'altro, consentendo la determinazione della pena quanto piu' possibile "finalizzata" alla rieducazione del condannato, nella prospettiva dell'art. 27, comma terzo, Cost.; in tal modo risulta rispettato il principio di uguaglianza che, di fronte alla pena, acquista il significato di "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilita' ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione di giustizia e di tutela delle posizioni individuali nonche' di limite alla potesta' punitiva statale. - Sul ruolo della discrezionalita' del giudice nella "individualizzazione della pena", v. S. n. 50/1980.

Massima n. 18473

Il principio di legalita' della pena, che impone al legislatore (v. massima A) di predeterminare la pena fra un minimo ed un massimo, richiede anche che l'ampiezza del divario non ecceda il margine di elasticita' necessario a consentire l'individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendo al riguardo ribadirsi che non deve esservi sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena, rimanendo quindi compito del legislatore quello di rispettare il suddetto rapporto attraverso una adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori in modo da evitare che il potere discrezionale del giudice di "individualizzazione" della pena, non si trasformi in arbitrio. - In senso conforme, v. S. n. 285/1991.

Massima n. 18474

La divaricazione fra un minimo di due ed un massimo di ventiquattro anni di reclusione militare, stabilita, per effetto di rinvio implicito alla durata massima della reclusione militare ai sensi della norma generale di cui all'art. 26 c.p.m.p., dall'art. 122 c.p.m.p. per il reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata, non trova rispondenza nella variabilita', in termini di gravita' del reato, delle fattispecie concrete sussumibili nella norma incriminatrice giacche' la pena prevista e' comminata per il solo fatto della violata consegna ed e' quindi da commisurare solo alla gravita', oggettiva e soggettiva, della offesa recata allo specifico bene protetto, mentre la offesa al patrimonio e/o ad altri beni e' gia' comunque punita dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle condotte previste necessariamente concretizza e che si pone in concorso formale con il reato di cui all'art. 122 c.p.m.p.. La gravita' della lesione specifica gia' rappresenta, quindi, il parametro per la commisurazione delle pene da irrogare e non giustifica un massimo di pena cosi' elevato quale quello previsto per tale particolare ipotesi di violata consegna, risultando cosi' confermato sia il carattere meramente teorico della determinazione del massimo edittale, sia il superamento di quel margine di elasticita' (v. massima C), che al legislatore e' consentito predisporre al fine di rendere possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ex art. 132 e 133 cod. pen.. Risultando violato il principio di legalita' della pena deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p. con la conseguenza che, a prescindere dal possibile intervento del legislatore in attuazione della sollecitazione formulata dalla Corte costituzionale, le ipotesi particolari di violata consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle figure generali di cui agli artt. 118 e 120 c.p.m.p. e punibili ai sensi di tali norme.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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