Corte costituzionale
Sentenza n. 291/1992
Corte cost., sent. 22 giugno 1992, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/1992
- Data di deposito
- 22 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
Parametri
Massime
Massima n. 18483
La norma di cui all'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, che sanziona penalmente il fatto di distruggere, occultare, ovvero di sottrarre alla garanzia del creditore privilegiato l'autoveicolo oggetto di privilegio debitamente iscritto, nasce sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione degli autoveicoli e trova la sua ragion d'essere nella esigenza al fine d'incentivare le vendite rateali degli autoveicoli, di rafforzare la tutela civilistica del creditore rappresentata da una ipoteca mobiliare, non implicante spossessamento come il pegno, e percio' in grado di offrire minore tutela delle ragioni creditizie; peraltro, l'originaria genesi privatistica della disciplina relativa alla pubblicita' automobilistica e' venuta ad acquisire, con il tempo, una funzione anche pubblicistica per la pluralita' degli aspetti coinvolti (dalla sicurezza stradale, al regime di responsabilita' civile da circolazione, ai controlli sulla limitazione della circolazione di veicoli con finalita' di tutela della salute, ai profili fiscali attinenti la circolazione) - a parte gli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa caratterizzante la fattispecie incriminatrice, si' che non puo' parlarsi - come ritenuto dal giudice 'a quo' - di mera repressione penale dell'inadempimento del credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del'art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla legittimita' del particolare procedimento esecutivo previsto in ordine agli autoveicoli oggetto di privilegio speciale v. S. nn. 59/1967, 114/1972 e O. 36/1968.
Massima n. 18484
La categoria dei mobili registrati, della quale fanno parte gli autoveicoli cui si riferisce la garanzia, integra una vera e propria fattispecie legale, caratterizzata dalla presenza di un sistema di pubblicita' che unifica i beni e ne determina l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario che tuttavia non richiede la uniformita' delle garanzie sotto l'aspetto civilistico e penalistico; deve percio' escludersi una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che l'impugnato art. 10 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sanzionando penalmente gli atti volti alla sottrazione del bene oggetto di privilegio alla garanzia del creditore, accorderebbe una tutela penale solo ai venditori o finanziatori dell'acquisto di autoveicoli, cosi' penalizzando, fra tutti i debitori, quelli possessori o proprietari di tale categoria di beni.(Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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