Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1992
Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 1168, codice civile
- art. 705, comma 1, codice di procedura civile
- art. 1168, comma 4, codice civile
- art. 55, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 18040
Non e' precluso l'esame di una questione di legittimita' costituzionale chiaramente individuata nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza tradotta nel dispositivo.
Massima n. 18041
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
Massima n. 18042
Anche ad ammettere che l'art. 1168, comma quarto, cod.civ., abbia tuttora un qualche significato normativo, esso non si presta a formare oggetto, in aggiunta all'art. 705 cod. proc. civ., di una sentenza di illegittimita' costituzionale costitutiva di un limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione nel possesso quando quest'ultima possa comportare un danno irreparabile per il proprietario convenuto, giacche', nei termini della norma del codice civile, il limite non potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i giudizi petitori: innovazione, questa, che esula dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1168 cod.civ., in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost.).
Massima n. 18043
Il requisito di pregiudizialita' della questione di legittimita' costituzionale non significa che essa abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio 'a quo': stabilita la rilevanza, la Corte e' investita della questione in generale, nei limiti dell'impugnazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la questione concernente l'assenza di limiti alla tutela possessoria contro il proprietario - benche' sollevata nel corso di giudizio di reintegrazione nel possesso di bene mobile non registrato di cui lo spogliato sia venuto in possesso mediante reato contro il patrimonio - coinvolga l'intero campo di applicazione dell'art. 705, cod.proc.civ., e dunque non solo l'azione di reintegrazione, ma anche quella di manutenzione).
Massima n. 18044
L'assoluto divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio, viola sia il principio di razionalita' che il diritto alla tutela giurisdizionale del proprietario non possessore, nel caso in cui la pronuncia possessoria possa comportare, per il convenuto proprietario, un pregiudizio irreparabile (quale la perdita del diritto per effetto di vendita del bene mobile non registrato effettuata dal possessore a terzi in buona fede; ovvero la necessaria distruzione del manufatto la cui realizzazione integri spoglio dell'altrui possesso immobiliare). In tal caso, infatti, la tutela possessoria - contraddicendo la "ratio" dei relativi procedimenti - non e' bilanciata e limitata dalla possibilita' di riparare, mediante un altro giudizio, il danno arrecato al proprietario non possessore, e la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non e' soltanto differita, ma frustrata dalla preventiva esecuzione del provvedimento possessorio. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 705, comma primo, cod.proc.civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. - V. peraltro (ma in termini generali, e non con riguardo allo specifico caso qui considerato), S. n. 41/1974.
Massima n. 18045
La "funzione di impedire che i reati siano portati a conseguenze ulteriori" e' propria della polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne l'estensione al giudice civile investito di domanda di reintegrazione nel possesso, dal momento che la "ratio" di tale forma di tutela possessoria esclude che lo stesso giudice possa, anche "incidenter tantum", accertare l'origine criminosa del possesso; ne' puo' pensarsi che egli sia legittimato a chiedere al competente giudice di disporre il sequestro penale della cosa, essendo tale misura utilizzabile soltanto ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale, e non gia' per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ne' ai fini di tutela cautelare del diritto del soggetto offeso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 42 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 55, comma primo, cod.proc.pen. del 1988).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto;
Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1168 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost., dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dal nominato Pretore con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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