Corte costituzionale
Sentenza n. 241/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:241
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dir. 69, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 97, Costituzione
- art. 2, dir. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 2, dir. 78, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18340
In un sistema processuale basato sul riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio e' in primis rimesso all'iniziativa delle parti, e' incongruo che, in caso di nuove contestazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale, la regolamentazione dell'attivita' probatoria - come previsto dall'art. 519, secondo comma cod. proc. pen. - sia rimessa al potere-dovere del giudice d'integrazione ai sensi dell'art. 507 (acquisizione di prove assolutamente necessarie), mentre l'iniziativa delle parti in tale attivita' dovrebbe essere riconosciuta pienamente rispetto ai nuovi elementi emersi nel processo secondo i criteri generali previsti dall'art. 190 c.p.p. (diritto alla controprova su circostanze dedotte da altri; diritto a prove nuove non potute indicare tempestivamente e la cui rilevanza emerga successivamente); cosi' come e' contrario alla logica del pieno contraddittorio che sia inibito alle altre parti il loro diritto alla prova in condizioni di parita' con l'imputato. Pertanto l'art. 519, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (restando assorbiti gli altri parametri invocati), tanto nella parte in cui consente all'imputato, in caso di nuove contestazioni, di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che - nei casi previsti dall'art. 516 cod. proc. pen. - nuove prove possano essere chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 519 del codice di procedura penale:
a) nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove;
b) dell'inciso, "a norma dell'art. 507".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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